Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37410 del 17/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37410 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSSETTI MIMMO N. IL 29/04/1978
avverso la sentenza n. 10029/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 17/10/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Taranto ha
riconosciuto Mimmo Rossetti responsabile del reato di cui all’art. 256 co.
1, lett. a) e b), e co. 2 d.Lvo 152/06, perché, quale socio amministratore
della Demol. Car. Snc di Rossetti & C., esercente attività di
limitrofo la propria azienda, di proprietà del di lui padre, alcune centinaia
di pneumatici fuori uso; ha condannato l’imputato alla pena di euro
3.000,00 di ammenda;
-che la difesa del Rossetti ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
la illogicità della motivazione in relazione all’esame dell’imputato, svolto
alla udienza del 12/11/2013, nonché alla deposizione del teste a discarico
Cosimo Giorgino;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che il motivo di annullamento non può trovare ingresso, perché con esso
si tende ad una rivisitazione degli elementi costituenti la piattaforma
probatoria, sui quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo
esame estimativo;
-che, peraltro, il Tribunale è pervenuto ad affermare la colpevolezza del
Rossetti a seguito di una esaustiva disamina delle emergenze istruttorie,
richiamando, in particolare, i documenti di trasporto della Fer.Metal.Sud
srl, società alla quale il prevenuto aveva commissionato il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti in questione, dai quali risulta che la Demol.Car snc
di Rossetti & C. si era dichiarata produttrice dei rifiuti;
che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
autodemolizione, aveva depositato in modo incontrollato sul un terreno,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 17/10/2014.
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