Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37556 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37556 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RONZONI GIANNI N. IL 08/02/1945
avverso la sentenza n. 11641/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott EletKoLsY lp ,S”c_ct,,,Ae_ce o 4.,\„’
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 12/05/2015

Con sentenza 13.2.2013, la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza 16.1.2008
emessa ex art. 338 c.p.p. dal Gup del tribunale di Torino ha rideterminato in due anni di reclusione
la pena inflitta ,previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ex art. 219
co. 2 n. 1 L.Fall, a RONZONI GIANNI per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale,
commessa in qualità di liquidatore della Bosi srl dichiarata fallita con sentenza 7.11.2003; con la
medesima sentenza, la corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di DE
MARCO TITO in ordine al reato ascritto per essere estinto per morte dell’imputato.
Nell’interesse dell’imputato RONZONI è stato presentato ricorso per violazione di legge e vizio di
motivazione: la sentenza , nel ritenere impossibile la qualificazione del fatto come bancarotta
semplice manca di coerenza e di razionalità laddove non tiene conto dell’assenza di interesse
personale dell’imputato o di terzi nelle condotte poste in essere : l’essersi attivato al fine di
contenere gli effetti dannosi della decozione aziendale viene ritenuto come fatto doloso ai danni
dell’azienda. Il ricorrente conclude con la richiesta ,previa qualificazione del fatto a norma degli
artt. 224 e 217 n. 2 L.F, di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
I motivi del ricorso sono inammissibili , in quanto, da un lato, mancano di specificità i (per
genericità e indeterminatezza, nonché per reiterazione di censure già formulate nei confronti della
decisione del giudice di primo grado, determinando un irrituale regredire dello svolgimento del
processo) ; dall’altro, contengono argomenti che propongono una serie di critiche a valutazioni
fattuali , sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, idonei a infrangere la lineare
razionalità della decisione impugnata.
. La sentenza impugnata ,inoltre – facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logicogiuridiche della sentenza di primo grado – ha determinato un organico e inscindibile accertamento
giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli
inequivoci risultati dell’istruttoria dibattimentale ,alla luce dei quali sono emersi i seguenti fatti.
1. Ronzoni ha stipulato , in qualità di liquidatore della Bosi srl con la CMC srl, costituita il
23.5.2003, amministrata da Panebianco Giusi, un contratto datato 1.10.03 di locazione del
ramo d’azienda riguardante la lavorazione di lamiera e di carpenteria e un contratto datato
29.8.2003 , riguardante porzione di un capannone;
2. i contratti contenevano clausole che
prevedevano il passaggio dei beni alla società
conduttrice , lasciando a questa l’esclusivo diritto di recesso, mentre i debiti pregressi
rimanevano a carico della locataria .
3. la società CMC , onorò solo le prime due scadenze del canone e fu dichiarata fallita il
13.9.2005, poco dopo la conclusione dei contratti.
I contratti sono stati ritenuti dai giudici di merito, con valutazione razionale e insindacabile , a
contenuto intrinsecamente distrattivo in quanto la locazione di azienda e di un immobile erano
finalizzati evidentemente a trasferire la disponibilità dei beni ad un altro soggetto giuridico,
sottraendoli alla funzione di garanzia dei creditori . I contratti furono stipulati quando l’impresa era
in stato di dissesto irreversibile dal 2000-2001,stato ben noto all’imputato in quanto il medesimo
ne aveva curato la contabilità (l’ultimo bilancio della Bosi srl è stato rinvenuto, all’esito della
perquisizione, memorizzato nel computer da lui utilizzato). Di qui l’incontestabile conclusione dei
giudici di merito, sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto contestato.
L’affitto ha impedito alla società proprietaria qualsiasi attività economica e ha prodotto effetti anche
dopo la dichiarazione di fallimento del locatore e hanno ostacolato gli organi del fallimento nella
liquidazione dell’attivo, avendo reso difficile la collocazione dei beni sul mercato e ha ridotto il
loro valore commerciale. . La recente costituzione della CMC srl, l’inadempimento del pagamento

FATTO E DIRITTO

4

La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del
gravame. Alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 12.5.2015.

dei canoni(ad eccezione dei primi due) e il fallimento dichiarato in tempo prossimo a quello del
fallimento della Bosi srl non consentono dubbi sulla strumentalità illecita della conclusione dei
contratti.
E’ quindi del tutto incensurabile la conforme conclusione dei giudici di merito sulla responsabilità
del Bosi in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

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