Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36948 del 08/09/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36948 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CARCANO DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RODRIGUEZ JIMENEZ FRANCISCO N. IL 25/04/1991
avverso la sentenza n. 17/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.4(_cujuw
O\
cA,LLQA/CUCCAJ
Uditi difensor Avv.;
\,1,14′
(•
.
51-L
LJ
Data Udienza: 08/09/2015
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Genova ha dichiarato la
sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo
emesso nei confronti di Rodriguez Jimenez Francisco, nato in Santo Domingo il 25
aprile 1991, dal Tribunale d’istruzione di Saragozza il 9 luglio 2015 perché
gravemente indiziato di omicidio volontario, rapina e traffico di stupefacenti
2. La difesa di Rodriguez Jimenez Francisco deduce:
– la violazione di legge sostanziale e processuale con riferimento all’art. 17
legge n. 69 del 2005, in ordine ai presupposti richiesti per farsi luogo alla consegna.
La norma citata richiede che ricorrano gravi indizi di colpevolezza a carico della
persona da consegnare e tali non sono le mere indicazioni di atti trasmessi a corredo
del mandato di arresto.
-Violazione di legge per avere la sentenza impugnata inosservato e
erroneamente applicato la legge penale nonché la lettera d) dell’art. 606 c.p.p. per
non avere ammesso una prova decisiva, avendone la parte privata fatto tempestiva
richiesta.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile
Il difensore dì Rodriguez Jimenez Francisco, anziché presentare ricorso alla
Corte d’appello di Venezia, ufficio che ha emesso la decisione impugnata come
previsto dall’art.582 c.p.p., ha trasmesso il ricorso a mezzo raccomandata alla Corte
di cassazione, dove peraltro è pervenuto fuori termine.
Il ricorso avrebbe potuto essere tramesso a mezzo posta ex art. 583 c.p.p.,
sempre, però, alla Corte d’appello di Venezia e nel termine di dieci giorni dalla
pronuncia, come stabilito dall’art. 22 legge n. 69 del 2005.
/04-71A
2.11 ricorso vie, dunque, FigettatoFe il ricorrente, a norma dell’art.616 c.p.p.,
va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuaM2.512o