Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36813 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36813 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BINI MAURO N. IL 24/08/1959
avverso la sentenza n. 3598/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO,

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di BINI Mauro per il
delitto di cui agli artt. 624-625 n. 2 e 7 c.p. per il furto di un’auto Fiat Punto (acc. in
Portogaribaldi il 23\1\2007).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
In particolare, quanto alla sussistenza dell’aggravante, questa Corte ha statuito che “In tema
di furto, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen.
il concetto di “necessità” va inteso in senso relativo e comprende ogni apprezzabile esigenza di
condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità
e di trascuratezza nella vigilanza; d’altra parte la consuetudine va intesa quale pratica di fatto
generale e costante ancorchè non imposta da esigenza dalla quale non possa prescindersi”
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14978 del 24/03/2005 Cc. (dep. 21/04/2005), Rv. 231876).
Inoltre si è affermato che “In caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via,
la circostanza aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non
presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni
criminose, sussiste anche se l’autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi
inserite nel cruscotto” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007 Ud.
(dep.
01/10/2007), Rv. 237286).
Per quanto detto, il motivo di censura è manifestamente infondato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consigli re estensor

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge ed il difetto di
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p.
(esposizione alla pubblica fede), in quanto la persona offesa aveva lasciato l’auto aperta.

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