Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36562 del 19/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36562 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTELLO LUIGI N. IL 09/09/1974
FERRELLI LEONARDO N. IL 07/03/1981
avverso la sentenza n. 500040/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FOGGIA, del 28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/03/2015

OSSERVA
Martello Luigi e Ferrelli Leonardo ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art 129 cpp ed alla congruità della
pena.

Per quanto attiene al ricorso di Ferrelli, occorre osservare come l’art 581 lett c)
richieda l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla né indica in alcun modo i motivi ostativi alla
condanna, limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida
motivazione o l’eccessività della pena
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
I ricorsi devono dunque essere dichiarato inammissibili, con conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000
ciascuno, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato
, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-3-2015.

E’ pervenuta, in data 9-12-2014, rinuncia al ricorso da parte di Martello.

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