Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36203 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36203 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONO ALESSANDRO N. IL 08/01/1993
avverso la sentenza n. 3856/2014 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del
23/09/20114
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 26/05/2015
R.G.52684/2014 Buono
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce il vizio di motivazione in
relazione alla valutazione della congruità della pena.
Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, in quanto “in tema di patteggiamento,
atto di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto,
dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena” (Cass.
Sez. V, Sent. n. 489/2000 Rv. 215489); risultando dal testo della gravata sentenza effettuata una tale
indagine, con esito positivo per la ratifica del patto, l’obbligo di motivazione è stato dunque assolto.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile,
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della so
a di Euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Rom
2015
l’obbligo di motivazione in ordine all’entità della pena è ritenuto assolto da parte del giudice quando egli dia