Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36187 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36187 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI FERDINANDO N. IL 21/02/1982
avverso la sentenza n. 228/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 26/05/2015
7
R.G. 41871/2014 Spinelli
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea
applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento al
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici anche in
riferimento all’elemento psicologico del reato non avendo lo Spinelli fornito alcuna
giustificazione circa la provenienza dell’assegno in questione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Ro
5.2015
giudizio di responsabilità e all’elemento psicologico del reato di ricettazione.