Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36171 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36171 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAMONTANA DANIELE N. IL 23/05/1983
avverso la sentenza n. 352/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 26/05/2015
RG. 39661/2014 Tramontana
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per erronea
applicazione dell’ art.192 c.p.p., carenza ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, all’attendibilità
delle dichiarazioni ella parte offesa e alla dosimetria della pena (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice d’appello e
vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono
e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei
motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di
primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi
di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella
precedente (Cass.Sez.1, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità e attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa (puntuali e
prive di contraddizioni v.pag.5 della sentenza) che in ordine alla dosimetria della pena (tenuto conto del disvalore obiettivo
del gesto compiuto e dei precedenti dell’imputato).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente
in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma e uro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
6.5.2015
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali