Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36680 del 04/06/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36680 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Omar ALLAVENA, nato a Genova il 19.11.1953
avverso l’ordinanza del 13 marzo 2015 emessa dal Tribunale di Genova;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha
chiesto l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Mario Ventimiglia, che ha insistito nel ricorso, rappresentando
che nelle more è stata disposta la perizia medica sulle condizioni di salute
dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Genova ha rigettato
l’appello proposto,
ex
art. 310 c.p.p., da Omar Allavena contro il
Data Udienza: 04/06/2015
provvedimento con cui il Tribunale di Imperia aveva respinto le istanze di
revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere
disposta in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis e 346 c.p., per i quali è stata
già emessa la sentenza di condanna in primo grado alla pena di sette anni e
sei mesi di reclusione.
ricorso per cassazione deducendo due motivi.
Con il primo si duole del fatto che il Tribunale non ha disposto una perizia
medica per accertare l’aggravamento delle condizioni di salute dell’imputato.
Con l’altro motivo censura l’ordinanza per non avere motivato sulle
deduzioni difensive in ordine alla attenuazione delle esigenze cautelari.
Lo stesso difensore ha depositato una memoria in cui insiste sui motivi
proposti con il ricorso.
E’ agli atti una lettera dell’imputato in cui rappresenta la gravità delle sue
condizioni di salute e l’incompatibilità con il regime carcerario.
3. Preliminarmente, deve rilevarsi che il difensore, in udienza, ha fatto
presente che nelle more del ricorso il giudice di merito ha disposto la richiesta
perizia medica.
4. Con riferimento ai motivi dedotti si osserva che il Tribunale ha escluso
ogni ipotesi di ridimensionamento delle esigenze cautelari, evidenziando
l’effettiva affiliazione dell’imputato alla ‘ndrangheta e gli stretti legami con la
famiglia Marcianò, presente nel territorio ligure, affermando che la modifica
della misura
potrebbe conseguire solo dalla concreta emergenza di
incompatibilità con il regime carcerario, incompatibilità che comunque i giudici
hanno escluso, sulla base di una motivazione coerente (pag. 2 dell’ordinanza),
che sarà comunque oggetto di una nuova valutazione per effetto della perizia
disposta.
5.
L’infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 comma
disp. att. c.p.p.
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1-ter
2. L’avvocato Mario Ventimiglia, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter
disp. att. c.p.p.
Il Consigl re estensore
Il Presidente
Così deciso il 4 giugno 2015