Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36789 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36789 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
MASUOTTOLO ANNUNZIATA N. IL 25/09/1975
avverso la sentenza n. 2/2013 GIUDICE DI PACE di PROCIDA, del
07/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dottizzo Gioacchino
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso del PG
Udito, per la parte civile, l’Avv`

Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 7/7/14 il Giudice di Pace di Procida dichiarava non doversi procedere a
carico di MASUOTTOLO Annunziata in ordine al reato ascrittole ai sensi dell’art.582 CP. perchè
estinto per intervenuta remissione tacita della querela.
Nella specie il giudice aveva rilevato che il querelante non era comparso in giudizio,sebbene
avesse ricevuto avviso che in caso di mancata comparizione tale comportamento sarebbe stato

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello
di Napoli,deducendo:
-inosservanza o erronea applicazione dell’art.152 CP.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero la sentenza impugnata risulta inficiata dalla violazione dell’art.152 CP.atteso che la
remissione di querela si realizza in sede extraprocessuale,manifestando comportamenti
incompatibili con la volontà di perseverare nell’istanza di punizione.v.Sez.V-23.2.2006,n.6771
e conforme Sez.II,12.6.2009,n.24526-RV234000-per cui non si ha remissione tacita della
querela nel caso di omessa comparizione dell’offeso dal reato nel processo penale,trattandosi
di comportamento omissivo ,improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell’azione
penale;né alla omessa comparizione può attribuirsi l’anzidetto valore,previamente notificando
alla persona offesa l’avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come remissione
tacita della querela,posto che questa è solo extraprocessuale,non può essere integrata da un
comportamento processualeIn tal senso deve ritenersi esclusa dall’applicazione dell’art.152 CP.I’ipotesi di mera assenza del
querelante ,non essendo previsto dalla legge alcun obbligo di comparizione dello stesso.
Giova annoverare sull’argomento il principio enunciato da questa Corte con sentenza delle
Sezioni Unite in data 15.12.2008,n.46088-PM in proc.Viele-RV241357-ove si stabilisce che
Fuori dalle ipotesi espressamente e specificamente disciplinate dalla normativa sulla
competenza penale del giudice di pace(art.21,28,e 30 D.Lvo.n.274/2000)-la mancata
comparizione del querelante nel processo ,nonostante la sollecitazione del giudice a comparire
prefigurando la mancata comparizione come remissione tacita della querela,non dà luogo ad
un caso di remissione tacitav.ancora Sez.V,del 9 luglio 2008.n.28152 RV240400-Sez.VI,24.3.2010,n.11142-RV241357Va dunque pronunziato l’annullamento della sentenza impugnata disponendo il rinvio al Giudice
di Pace competente per nuovo giudizio.

valutato ai fini della remissione di querela.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Procida per nuovo giudizio.

Roma,deciso in data 29 aprile 2015.

Il Consigliere relatore

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