Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36505 del 05/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36505 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALVAN TERESA N. IL 15/12/1965
avverso la sentenza n. 2347/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
19/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in pers a del Dott.
che ha concluso per ‘——

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2014

Ritenuto in fatto

Teresa Galvan, con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 19.10.2012, veniva assolta per i
capi A), B), C) dell’imputazione e condannata alla pena di E 300,00 di ammenda in ordine al capo
D) della stessa perché, in violazione degli artt. 269 e 272, comma 1, 279 D.lgs. 152/06, nella qualità
di titolare dell’esercizio pubblico “Il Ciclope” sito in Napoli, effettuava l’attività di cui al capo A),

quindi, in assenza della prescritta autorizzazione.
Avverso la suddetta sentenza, il difensore dell’imputata, proponeva appello, convertito poi in
ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
A) Carenza o manifesta illogicità della motivazione assunta.
Adduce la difesa che l’apparato motivazionale della sentenza impugnata risulta assolutamente
carente. Infatti l’imputata veniva condannata perché avrebbe effettuato l’attività di ristorazione in
assenza delle prescritte autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, ma il giudice addiveniva ad un
giudizio di colpevolezza sulla scorta di una mera presunzione anche perché, in assenza di
motivazione sul punto non era dato comprendere sulla base di quali elementi avesse ravvisato la
sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata.
B) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale.
Lamenta la difesa che il giudice è addivenuto alla pronuncia di penale responsabilità della Galvan,
sulla scorta di un’erronea applicazione degli artt. 269 e 272, comma 1, e 279 D.lgs 152/2006.

Ritenuto in diritto

Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente, l’art. 269, comma 1, d.lgs 152/2006 esclude
espressamente l’obbligo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui
all’art. 272, comma 5, del medesimo decreto.
Tale ultima norma, difatti, rinviando a sua volta alla Parte I dell’allegato IV alla parte quinta del
decreto 152/2006, effettua una individuazione specifica degli impianti attinenti ad emissioni
scarsamente rilevanti per i quali non è necessaria l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera.
Tra gli impianti di cui alla parte I dell’allegato IV sono indicati, in particolare, alla lettera e) proprio
“Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie”.
L’attività svolta dalla odierna imputata (attività di ristorazione e pizzeria) rientra quindi tra le
summenzionate attività e, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prima istanza, l’attività

in mancanza della comunicazione alle competenti Autorità relativa alle emissioni in atmosfera e,

I

di ristorazione con connesso utilizzo di un forno a legna non necessitava pertanto di una preventiva
autorizzazione amministrativa.
Trattasi, infatti, di una tipologia di attività che rientra nel novero di quelle ritenute produttive di
emissioni scarsamente significative e per le quali, conseguentemente, l’attuale normativa in vigore
non richiede il rilascio di una preventiva autorizzazione delle competenti autorità.
Il fatto contestato alla imputata, quindi, non può essere sussunto sotto la fattispecie incriminatrice

Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma nella udienza tenutasi il giorno 5.11.2014

contestatale e la stessa doveva pertanto essere assolta in quanto il fatto non sussiste.

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