Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36419 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36419 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLI ALFIO N. IL 25/06/1972
avverso l’ordinanza n. 203/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
17/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dp_tt. ALESSANDRA BASSI;
le,t4€4sentite le conclusioni del PG Dott.

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(<1. 0=r-r-Cre9 N2V-Tk-b Data Udienza: 09/07/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2015, il Tribunale, sezione del riesame, di Catania ha confermato l'ordinanza del Gip presso il Tribunale della stessa città del 9 gennaio 2015, con la quale è stata applicata a Napoli Alfio la misura della custodia in carcere in relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso denominata "Cursoti milanesi", con un ruolo apicale, con l'aggravante di essere l'associazione armata, commessa dal 2009 al 2012. A sostegno della decisione, il Tribunale ha rilevato che l'appartenenza dell'indagato di giustizia, quali Di Fini Santo, D'Acquino Gaetano, Pettinati Vincenzo, Russo Franco, Musumeci Michele e Angrì Ugo Rosario, i quali hanno riconosciuto fotograficamente il ricorrente, indicandolo - con il soprannome "coddu di mulu" quale appartenente al clan dei "Cursoti milanesi", interessato perlopiù al settore degli stupefacenti; che le dichiarazioni rese dai primi cinque collaboratori - sia pur certamente risalenti nel tempo o rese in epoca antecedente alla odierna contestazione - danno tuttavia conto, in maniera inequivocabile, della intraneità di Napoli alla consorteria criminale e dunque costituiscono la base di partenza della contestazione associativa, attualizzata dai nuovi contributi dichiarativi; che le dichiarazioni rese dal D'Acquino si saldano perfettamente con quelle dell'Angrì quanto al ruolo ricoperto dal Napoli, quale soggetto deputato a fare avere alla famiglia del detenuto Nuccio Miano, capo del sodalizio, quanto necessario per la sopravvivenza (v. pagina 7 dell'ordinanza in verifica). Il Tribunale ha dunque stimato integrati i gravi indizi di colpevolezza quanto alla circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione (v. pagina 8). Sul fronte cautelare, il Tribunale ha ritenuto operante la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché - in mancanza di elementi favorevoli di segno contrario - la pericolosità è presunta ed è fronteggiabile esclusivamente con la misura più afflittiva. Il Tribunale ha evidenziato come l'indagato si sia messo a disposizione del clan svolgendo un ruolo fondamentale per la sua sopravvivenza e sia gravato da numerosi pregiudizi penali sicché, a prescindere dall'operatività della presunzione, risulta comunque sussistente il pericolo di reiterazione criminosa arginabile con la sola custodia in carcere. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. l'Avv. Barbara Ronsivalle, difensore di fiducia di Napoli Alfio, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 273, comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto attendibili le 2 all'organizzazione è comprovata dalle dichiarazioni rese da diversi collaboratori dichiarazioni dei collaboranti seppure generiche e prive di riscontri estrinseci adeguati, non potendosi ritenere che la mera frequentazione di soggetti ritenuti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela o amicizia possa costituire elemento sintomatico di appartenenza all'associazione; 2.2. manifesta contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, datate nel tempo e fuori dal periodo oggetto di contestazione; in più, le dichiarazioni risultano smentite dalla carcerazione ininterrotta di Napoli dal gennaio 2010 al novembre 2.3. manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale trascurato di considerare l'inesistenza della presunzione ex lege in quanto i fatti sono risalenti nel tempo, i precedenti penali si riferiscono a fatti occorsi dieci anni addietro e, come dato atto dallo stesso Tribunale, l'indagato svolge dal gennaio 2014 un'attività lavorativa ed ha intrapreso sin dal mese di settembre 2010 un proficuo programma terapeutico. 3. In udienza, il Procuratore generale Dott. Paolo Canevelli ha chiesto che il ricorso sia rigettato, mentre l'Avv. Barbara Ronsivalle, per Napoli Alfio, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando anche le considerazioni svolte nelle note d'udienza depositate nella Cancelleria di questa Corte in data 26 giugno 2015 concernenti l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'eccessiva gravosità della misura applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. I motivi mossi nell'interesse di Napoli Alfio si imperniano sulla deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta integrazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Le censure si connotano per la prospettazione di una lettura alternativa delle emergenze delle indagini, segnatamente delle dichiarazioni dei quattro collaboratori di giustizia e quindi della ritenuta intraneità del prevenuto nella societas sceleris. Si tratta nondimeno di argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio e che in effetti non denunciano nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. E), cod. proc. pen., il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione ( Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). Ed invero, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, e dei precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna 3 2013, il che esclude che l'assistito abbia potuto rivestire il ruolo contestatogli; incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3. D'altronde, nessuna irragionevolezza si evince dall'iter logico argomentativo sviluppato a sostegno del requisito ex art. 273 cod. proc. pen., diversi collaboratori di giustizia ed esplicitato le ragioni per le quali esse debbano ritenersi intrinsecamente attendibili e reciprocamente riscontrate (v. pagine 3 e seguenti dell'ordinanza in verifica). 3.1. Il Collegio del merito cautelare non si è del resto sottratto dal rispondere in modo puntuale alle doglianze difensive quanto alla risalenza di alcuni dei contributi dichiarativi, rilevando - con motivazione ineccepibile, in quanto conforme a logica e diritto - come le propalazioni concernenti l'intraneità in passato di Napoli all'associazione criminale costituiscano la "base di partenza" su cui si poggiano le ulteriori dichiarazioni di Musumeci Michele e Angrì Ugo Rosario, che attualizzano l'affiliazione del ricorrente alla societas sceleris (v. pagine 6 e seguenti dell'ordinanza in verifica). 3.2. D'altra parte, quanto ai riscontri esterni alle chiamate in correità, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi di questo Giudice di legittimità, alla stregua dei quali in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260607). 3.3. Ne le conclusioni in punto di gravità indiziaria cui sono pervenuti i decidenti della cautela si espongono a censura in considerazione della sottoposizione di Napoli a detenzione dal 2010 al 2013. Sul punto, va posto in evidenza che, come questa Corte ha già affermato, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato 4 laddove il Tribunale del riesame ha attentamente disaminato le dichiarazioni di detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014 - dep. 07/11/2014, Caglioti, Rv. 261272). Nel caso in oggetto, a Napoli è contestato di avere militato nell'associazione in oggetto a partire dal 2009, di tal che, in assenza di elementi positivamente dimostrativi del recesso dal gruppo criminale, la sopravvenuta detenzione non 4. Ineccepibile è la motivazione svolta dal Tribunale catanese sul fronte cautelare. 4.1. Mette conto rammentare come, a seguito di plurimi scrutini di costituzionalità e, di recente, dell'intervento legislativo con la novella con L. n. 47/2015, l'ambito della doppia presunzione - di pericolosità, juris tantum, e di adeguatezza della sola custodia in carcere, juris et de jure - prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia stato fortemente ridimensionato e nondimeno essa continua ad operare nei casi di contestazione - fra gli altri reati - del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Come il Giudice delle leggi e la Corte Europea per i diritti dell'uomo hanno avuto modo di chiarire, rispetto al tale reato la presunzione deve ritenersi non arbitraria né irrazionale in quanto risponde a dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit, laddove la deroga alle disposizioni di carattere generale in materia segnatamente ai principi di individualizzazione della risposta cautelare e di extrema ratio della misura carceraria - si giustifica in ragione di una solida legge statistica, tenuto conto del "coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato" (C. Cost. n. 450/1995) e del fatto che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione "tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti" (Corte EDU sentenza 6/11/2003, Pantano contro Italia). 4.2. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, allorchè sussistano gravi indizi di colpevolezza della fattispecie partecipazione ad associazione mafiosa, in forza della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il giudice è tenuto ad applicare la misura di maggior rigore, salvo che, sulla base degli elementi acquisiti, non ritenga di poter escludere in radice la sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, come questo giudice nomofilattico ha avuto modo di chiarire, per il partecipe all'associazione di tipo mafioso la 5 può di per sé stimarsi quale indice di inattualità del pactum sceleris. presunzione di pericolosità sociale che, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere, può essere superata soltanto qualora risulti concretamente dimostrato che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa o che comunque ve ne sia allontanato (Sez. 6, n. 32412 del 27/6/2013, Cosentino, Rv. 255751; Sez. 6, 8 luglio 2011, n. 27685, Mancini Rv. 250360; Sez. 6, 21/10/2010, n. 42922, Lo Cicero, Rv. 248801). Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità ( Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041; Sez. 2, n. 53675 del 10/12/2014, Costantino, Rv. 261621). 4.3. Il Tribunale catanese ha fatto buon governo dei sopra delineati principi laddove ha argomentato, con motivazione completa e coerente, la sussistenza delle condizioni per mantenere nei confronti di Napoli la misura di maggior rigore e, soprattutto, l'assenza di elementi per poter affermare che questi abbia rescisso i legami con la compagine criminale di appartenenza (v. pagine 8 e seguenti dell'ordinanza). Tenuto conto delle logiche stringenti di accesso e di appartenenza all'organizzazione criminale di stampo mafioso, la recisione del pactum sceleris deve essere provata sulla base di elementi univocamente valutabili in tal senso, di circostanze di elevato spessore suscettibili di dimostrare in modo obbiettivo e concreto la presa di distanza dal gruppo criminale. 4.4. D'altra parte, corretta è l'affermazione di principio fatta dal Giudice della cautela in punto di irrilevanza del mero decorso del tempo ai fini del giudizio cautelare. Come questo Giudice di legittimità ha già avuto modo di affermare, in tema di misure cautelari personali, il decorso del tempo dalla commissione del reato associativo di tipo mafioso, per il quale v'è un contesto di gravità indiziaria, assume rilievo al fine di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solo se e quando risulti con certezza che la persona sottoposta alle indagini abbia irreversibilmente reciso i legami con l'organizzazione criminosa di appartenenza (Sez. 2, n. 21106 del 27/04/2006, Guerini ed altro, Rv. 234657). 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento 6 9191 esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 9 luglio 2015 Il consigliere estensore Il Presidente -

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