Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36368 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36368 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Seri Denny, nato a Bollate il 24-02-1988
avverso la ordinanza del 13-11-2013 del Gip presso il tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione atti;

DEPO ITATA
!L

9 SET 2015

Data Udienza: 18/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Danny Di Seri ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in
epigrafe con la quale il Gip presso il tribunale di Milano ha dichiarato
inammissibile l’opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna n.
2889 del 2013.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza la ricorrente, tramite il

dell’articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente osserva come il Gip abbia erroneamente dichiarato
inammissibile l’opposizione nonostante l’ultima notifica valida fosse intervenuta il
21 ottobre 2013 con la conseguenza che l’atto di opposizione doveva ritenersi
tempestivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla relata di notifica risulta che il decreto penale di condanna fu
notificato alla ricorrente in data 21 ottobre 2013, con la conseguenza che è
errata l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale
l’ultima notifica utile era stata effettuata in data 1 ottobre 2013 e, siccome da
tale erronea indicazione il giudice ha fatto scaturire l’inammissibilità
dell’opposizione al decreto penale per la tardività

della sua proposizione,

l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla
competente autorità giudiziaria per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con restituzione degli atti al
tribunale di Milano.
Così deciso il 18/06/2015

difensore, ha articolato un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi

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