Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36365 del 20/05/2015
Penale Ord. Sez. 3 Num. 36365 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Bonsignore Calogero, nato Taranto il 17-03-1962
avverso la ordinanza del 19-12-2014 del Gip èresso il tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Corasaniti che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente
Data Udienza: 20/05/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Calogero Bonsignore ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza
indicata in epigrafe con la quale il Gip presso il tribunale di Lecce ha rigettato
l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere
applicata al ricorrente per il reato previsto dall’articolo 629 codice penale perché,
con minacce consistite nel prospettare danneggiamenti ai mezzi della ditta
“Fratelli Viola” che eseguiva lavori di rifacimento stradale nelle vicinanze della
costringeva Vladimiro Viola al pagamento di somme di denaro a titolo dì
“tangente”, sino a quando veniva estromesso da tali attività per effetto
dell’intervento dei soggetti che, imponendo la propria “protezione”, assumevano
l’esclusiva gestione della “guardiania” sul cantiere. Fatto commesso in Taranto
sino al giugno 2012.
2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente solleva, tramite il
difensore, un unico motivo, qui enunciato, ai sensi dell’articolo 173 disposizione
di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione.
Con esso deduce l’illogicità della motivazione ai sensi dell’articolo 606,
comma 1, lettera e) codice di procedura penale.
Assume che sia con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza che con
riferimento alle esigenze cautelari il gip si sarebbe trincerato dietro la
giustificazione secondo la quale le indagini difensive erano già state valutate dal
tribunale del riesame non costituendo pertanto un elemento nuovo suscettibile di
rivalutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell’articolo 568,
comma 5, codice di procedura penale.
2. In materia di impugnazioni cautelari personali, non è ammesso il ricorso
per cassazione, omisso medio, avverso il provvedimento con il quale il giudice
per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica della
misura cautelare ai sensi dell’articolo 299 codice di procedura penale.
L’articolo 568, comma 2, codice di procedura penale stabilisce, tra l’altro,
che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti
impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale.
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pineta Cimino di Taranto, e comunque garantendo la propria “protezione”,
Nel caso di specie, il provvedimento con il quale il giudice cautelare si è
pronunciato sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare è
impugnabile con l’appello cautelare, previsto dall’articolo 310 codice di procedura
penale.
L’articolo 311 del codice di procedura penale, che disciplina i casi nei quali è
ammissibile il ricorso per cassazione
per saltum,
consente di proporre
all’imputato e al suo difensore direttamente il ricorso per cassazione
esclusivamente per violazione di legge e soltanto contro le ordinanze che
Non è ammesso pertanto il ricorso per cassazione, omisso medio, né nei
confronti delle misure cautelari interdittive e neppure nei confronti di quelle
coercitive, fuori dalla fase genetica di restrizione della libertà.
Il ricorso diretto per cassazione può porsi, a condizioni esatte, come mezzo
di impugnazione alternativo al riesame de libertate ma non all’appello cautelare
personale itpme si desume dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen.(ex muitis,
Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015,Velia, Rv. 263743).
Ne consegue che deve essere disposta la conversione del ricorso per
cassazione in appello cautelare con trasmissione degli atti al tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello ed ordina la trasmissione degli atti al
tribunale di Lecce.
Così deciso il 20/05/2015
dispongono una misura coercitiva.