Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36423 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36423 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 26/05/2015

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Valgimigli Vittorio, nato il 23.05.1941
avverso la sentenza n.1339/2013 della Corte d’appello di Trieste, I sezione
penale, del 21.10.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giulio Romano , che ha concluso per il rigetto del ricorso

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MOTIVI della DECISIONE

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste , riformava
,solo in punto di pena, la sentenza del Tribunale di Udine , in data
07.06.2011 , che aveva condannato Valgimigli Vittorio per tre episodi di
riciclaggio di macchine industriali, assolvendolo da altre analoghe imputazioni
e dichiarando la prescrizione per ipotesi di ricettazione realizzate in epoca
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente

l’imputato

,chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione dei motivi di seguito
sinteticamente indicati:
a)Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme
processuali penali stabilite a pena di decadenza (art. 21. comma 2 e,_a c.p.p.)per la violazione della competenza per territorio ai sensi degli artt. 8, 9, 12 e
16 c.p.p.;
b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme
processuali stabilite a pena di nullità per indeterminatezza della formulazione
dei capi di imputazione da 1) a 31) di cui alla richiesta di rinvio a giudizio e del
conseguente decreto che dispone il giudizio (artt. 178, comma 1 lett. C), 181,
415 bis comma 2, 417 comma 1 lett. B), 429 comma 1 lett. C) c.p.p.:
c) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme
processuali stabilite a pena di nullità per mancanza del contraddittorio tra le
parti nella formazione del fascicolo per il dibattimento ,dopo l’emissione del
decreto che dispone il giudizio da pare del G.u.p. (artt. 178, comma 1 lett. C)
181 e 431 c.p.p.)
d) erronea valutazione dei fatti contestati – -di cui ai capi d’imputazione da 1 a
31 — e delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale — erronea, mancata
assoluzione dell’imputato perché i fatti non sussistono ovvero perché
l’imputato non li ha commessi ovvero perché manca e/o è insufficiente e/o è
contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l’imputato lo abbia
commesso o che il fatto costituisca reato;
e) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 132, 133 c.p. e
111 Cost), carenza motivazionale sotto il profilo dei criteri applicati per
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antecedente al 2002.

determinare la pena.
2.11 ricorso non è fondato e deve ,perciò, essere rigettato.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente reitera ,con le medesime argomentazioni
prospettate nel corso dei diversi gradi del processo, l’eccezione di
incompetenza territoriale dell’A.G. triestina, pur avendo, tutti i precedenti
giudici ,in perfetta sintonia, rigettato l’eccezione con motivazioni logiche,
coerenti e giuridicamente corrette : nelle diverse fasi e nei diversi gradi del
procedendo dall’esatta individuazione della natura istantanea del reato di
riciclaggio, non può trovare accoglimento perché, nei fatti, i reati contestati a
Valgimigli sono stati commessi in tempi e luoghi non noti e non determinabili
con esattezza e ,trattandosi di reati commessi in concorso, da una pluralità
di imputati e trattandosi di reati tra loro connessi, l’unico criterio rispettoso
dell’art.9 cod.proc.pen.,per determinarne la competenza territoriale,è quello
che è stato adottato, della priorità di iscrizione nel registro degli indagati, non
potendosi configurare nessuna delle altre condizioni previste dalla norma.
2.1.1 Anche in questa sede il ricorrente prospetta che il fatto ascritto al capo
21, che lo vede imputato insieme a soggetti non identificati, avrebbe radicato
la competenza territoriale in Parma perché in quella città egli, secondo la
ricostruzione processuale, si sarebbe recato per visionare la macchina
taroccata e contrattarne la vendita con il soggetto interessato all’acquisto.
2.1.2 La tesi difensiva, però, è sicuramente errata, perché,come ha già fatto
rilevare la Corte di merito, la vera e propria condotta di alterazione dei segni
distintivi della macchina, che identifica la condotta tipica di riciclaggio, era già
avvenuta, e non si sa dove, quando Valgimigli si era recato a Parma per
trattarne la vendita.
2.1.3 Correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che la condotta tipica
del riciclaggio consiste nella “sostituzione delle targhette identificative e

l’alterazione del numero di telaio della macchina operatrice Case 580 SLE,
compendio di furto ,atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza
delittuosa del bene ” e che l’attività successiva alla commissione del reato non
ha alcuna rilevanza per la determinazione della competenza territoriale.
2.1.4 Peraltro la riproposizione pedissequa delle stesse argomentazioni già
prospettate in appello, senza alcuna considerazione critica di quanto ritenuto
dai precedenti giudici, rende generico ed inammissibile il motivo di ricorso.

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processo è stato,infatti, affermato che l’eccezione del ricorrente ,pur

2.2 Stessa censura merita il secondo motivo di ricorso : il ricorrente lamenta
l’indeterminatezza del capo di imputazione a causa della mancata indicazione
del tempo e dei luoghi dei reati contestati. Anche a voler tacere che la Corte di
merito ha dato esaustiva e pertinente risposta alla infondata eccezione ,rimane
il fatto che è consolidato e noto principio giurisprudenziale di questa Corte
quello secondo cui non è ravvisabile alcuna incertezza sulla imputazione,
quando il fatto sia stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali,

diritto di difesa. La contestazione ,infatti, non va riferita soltanto al capo
d’imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti, che, inseriti nel
fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo
ampio l’addebito.(n. 4342 del 1991 Rv. 186801; n. 43481 del 2012, Rv.
253582),
2.2.1 In tal senso, dunque, non vi è incertezza sui fatti descritti nella
imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti
essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di
difendersi, mentre non è necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata
dell’oggetto della contestazione (ex multis Sez. 5, n. 6335/14 del 18 ottobre
2013, Morante, Rv. 258948; Sez. 2, n. 16817 del 27 marzo 2008, Muro e altri,
Rv. 239758).
2.3 Anche il terzo motivo è infondato: E’ stato ,infatti, già deciso che non
sussiste la nullità di cui all’art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del
contraddittorio delle parti, considerato che l’udienza di cui all’art. 431 cod.
proc. pen. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo
le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono
essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc.
pen..( n. 4060 del 2007 rv 239187 ; n.19473 del 2007 rv 236633; n.12014 del
2010 rv 246705).
2.4 Il quarto motivo , che si limita a prospettare una diversa ricostruzione
della vicenda che ha visto,invece, nella ricostruzione dei giudici di merito ,
l’imputato quale indiscusso ed intenzionale protagonista , è manifestamente
infondato ,a nulla valendo in sede di legittimità i motivi di ricorso che
attingono il merito della decisione e la valutazione delle prove .Tanto più che la
Corte di merito alle pagine 18-22 ha articolato una attenta ,logica e completa
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in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del

motivazione che si basa su una convincente ed esaustiva ricostruzione dei fatti
, che riguarda anche la posizione del Valgimigli rispetto alle società implicate
nei fatti , ed i rapporti societari effettivamente ascrivibili all’imputato, a
prescindere dalle intestazioni formali delle quote societarie.
2.5 Manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo che lamenta la carenza
di motivazione in ordine ai criteri di applicazione della pena: la Corte ,infatti ,
ha non solo corretto , in senso favorevole all’imputato, un errore insito nel

un ulteriore attenuazione del regolamento sanzionatorio, secondo l’istanza
difensiva subordinata. Ne consegue che l’imputato non ha di che lamentarsi.
3. Il ricorso,per le considerazioni che precedono deve essere rigettato : al
rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
processi ali.
Così de so in
Il Cons Pliere

pagamento delle spese

dispositivo ma ha riconosciuto le attenuanti generiche che hanno comportato

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