Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36113 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36113 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORCARO ANTONINO N. IL 20/08/1969
avverso l’ordinanza n. 1684/2014 GIP TRIBUNALE di CATANZARO,
del 30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/03/2015
R.G. 28051/2014 Porcaro
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della ordinanza in epigrafe, e deduce l’erronea
applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
dibattimento e non autonomamente impugnabile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processu
della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
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Il Presidpy
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di ordinanza emessa nel corso del
2P, i P07
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