Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36109 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36109 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRIOUACH REDA N. IL 07/09/1993
avverso la sentenza n. 7308/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/03/2015
R.G. 27639/2014 Drioucach
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo in modo
del tutto generico la carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.
lo stesso è detenuto, la rinuncia dell’imputato al ricorso.
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 500.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
014″
Nelle more è pervenuta, tramite l’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di, ove