Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36306 del 05/06/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36306 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
Data Udienza: 05/06/2015
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITALE ANTONINO N. IL 11/02/1986
avverso l’ordinanza n. 1324/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 09/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMOROCCW;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor ‘vv.;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania
rigettava l’istanza di Vitale Antonino di differimento della pena e di detenzione
domiciliare.
Il Tribunale rilevava che le condizioni generali di salute di Vitale erano
compatibili con il regime detentivo e non integravano la grave infermità richiesta
dalla norma; la evoluzione della patologia poteva essere tenuta sotto controllo
ricovero in luoghi esterni di cura.
2.
Ricorre per cassazione il difensore di Vitale Antonino, deducendo
manifesta illogicità e contraddittorietà dell’ordinanza impugnata.
Il provvedimento era in insanabile contrasto con il contenuto della
precedente ordinanza del 26/9/2012, che aveva ritenuto sussistente la grave
infermità fisica, la detenzione incompatibile con il senso di umanità e sussistenti i
presupposti per la sospensione dell’esecuzione della pena e la detenzione
domiciliare.
In realtà, le condizioni di salute del Vitale erano rimaste uguali e la
motivazione era carente nel motivare il diverso orientamento assunto.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi in fatto e, comunque,
manifestamente infondati.
L’impugnazione si fonda sull’assunto che le condizioni di salute di Vitale alla
data del provvedimento siano identiche a quelle che erano state valutate con
l’ordinanza del 26/9/2012; sussisterebbe, quindi, un vizio di motivazione del
secondo provvedimento per essersi il Tribunale discostato dalla precedente
valutazione.
In realtà, si tratta di presupposto indimostrato, ma solo affermato: ma la
natura cronica di determinate patologie non è sufficiente per ritenere che le
condizioni del malato restino identiche nel tempo, ben potendo una patologia
cronica evolvere o presentarsi in forma più o meno accentuata.
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nei centri clinici del circuito penitenziario e, se necessario, mediante il ricorso al
Il Tribunale di Sorveglianza, quindi, ha correttamente diretto la sua
valutazione alle condizioni attuali del condannato e alla loro compatibilità con il
regime carcerario, dando atto della valutazione favorevole del medico incaricato
che, in verità, il ricorrente nemmeno contesta, limitandosi a rimarcare il rischio
di aggravamento in una situazione di promiscuità (considerazione, ancora una
volta, in fatto e indimostrata).
In definitiva: non sussiste il vizio motivazionale denunciato, atteso che –
il Tribunale di Sorveglianza doveva aver riguardo non tanto alla precedente
valutazione, ma alla sussistenza attuale di una grave infermità tale da
giustificare la sospensione dell’esecuzione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 5 giugno 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
tenuto conto del decorso di oltre un anno e mezzo dalla precedente ordinanza –