Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36029 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36029 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NANETTI SARA, nata il 03/09/1988
avverso la sentenza n. 1901/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
03/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito per la ricorrente il difensore Avv. RAFFAELE VILLA del Foro di Roma
che, preliminarmente associandosi alle richieste del RG. in ordine alla
prescrizione, nel merito si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone
l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna
confermava la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva
condannato Sara Nanetti alla pena dell’ammenda di euro 1.560,00, dei quali
euro 760,00 in sostituzione di giorni venti di arresto, ai sensi dell’art. 53 legge n.
689/1981, per il reato p. e p. dall’art. 186, comma 2, lett b) cod. strada, alla
stessa ascritto per essersi posta alla guida dell’autovettura Fiat Punto tg.

Data Udienza: 03/06/2015

DB063ZP, in stato di ebbrezza per l’assunzione di bevande alcoliche (tasso
alcolemico accertato mediante alcoltest pari a 1,03 g/I alla prima prova e a 1,12
alla seconda): fatto commesso il 10/6/2009.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputata, per
mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione della legge processuale, avendo i giudici

dell’imputata per mezzo dell’etilometro, nonostante l’omesso avviso del deposito
del verbale relativo a detti accertamenti tecnici irripetibili, ai sensi dell’art. 366
cod. proc. pen..

2.2. Con il secondo reitera le doglianze già svolte nell’atto d’appello circa
l’inattendibilità della misurazione del tasso alcolemico, derivante dal fatto che le
due misurazioni sono state effettuate a distanza di venti minuti l’una dall’altra
anziché 5 come prescritto, nonché dal fatto che, con riferimento alla seconda
misurazione, lo scontrino riportava la dicitura «volume insufficiente».

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
(dal giudice di primo grado) possibilità di desumere comunque lo stato di
ebbrezza da elementi diversi dagli esiti delle prove strumentali.

2.4. Con il quarto motivo infine vizio di motivazione in ordine al trattamento
sanzionatorio e, in particolare, con riferimento alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Deve preliminarmente dichiararsi l’estinzione del reato per prescrizione,
maturata anteriormente alla presente decisione.
Essendo stato, infatti, il reato commesso – come detto – in data 10/6/2009,
risulta decorso per intero, alla data odierna, non registrandosi sospensioni dello
stesso che possano condurre a un diverso calcolo, il termine di prescrizione
massimo pari ad anni cinque, risultante dal combinato disposto del citato art.
157 cod. pen. e dell’art. 161, comma 2, cod. pen. che, come noto, fissa il limite
massimo di un quarto per l’aumento del visto termine prescrizionale, in caso di
intervento di eventi interruttivi del relativo decorso.

2

del merito ritenuto validi e utilizzabili gli accertamenti effettuati sulla persona

4. In presenza di tale causa estintiva potrebbe pervenirsi a una pronuncia
diversa da quella di annullamento della sentenza impugnata per essere il reato
estinto per intervenuta prescrizione solo nel caso in cui le prove rendano
evidente che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che il
fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Perché possa applicarsi infatti la norma di cui all’art. 129 cpv. cod. proc.
pen., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di
estinzione del reato, è necessario infatti che risulti evidente dagli atti processuali

il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Pertanto, quando il processo si trova nella fase di legittimità, il sindacato
della Corte di Cassazione deve limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui
all’art. 129 cpv. cod. proc. pen. ricorra in maniera evidente in base alla
situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa
estendersi ad una critica del materiale probatorio acquisito al processo,
implicando ciò indagini e valutazioni di fatto che esulano dai compiti
costituzionali della Corte (v. e pluribus Sez. 4. n. 12724 del 28/10/1988, Fermo,
Rv. 180023).
Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa non può ritenersi che risulti
evidente l’esistenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv. cod. proc. pen..

5. Per contro non può nemmeno ritenersi che sia intervenuto il giudicato in
punto di responsabilità, non potendosi apprezzare nei motivi di ricorso, nel loro
complesso considerati, i caratteri della manifesta infondatezza.

6. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio
perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 3/6/2015

la prova dell’insussistenza del fatto, o che l’imputato non lo ha commesso o che

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