Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35939 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35939 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMPERATORE ANTONIETTA, nata il 10/10/1953
avverso l’ordinanza n. 38/2012 GIP TRIBUNALE di VIGEVANO del
09/10/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Sante Spinaci,
che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 ottobre 2012 il G.i.p. del Tribunale di Vigevano, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione
condizionale della pena concesso a Imperatore Antonietta con la sentenza n.
96/2011, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Vigevano l’8 aprile 2011,
irrevocabile il 12 ottobre 2011, rimettendo gli atti all’Ufficio del P.M. per gli

Il Giudice osservava che:
– con la predetta sentenza, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., era
stata applicata alla Imperatore la pena di anni due di reclusione in ordine al
reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n.1,
e 223, comma 1, R.D. n. 267 del 1942, commesso in Vigevano il 17 luglio 2007,
con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
subordinato alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività,
da svolgersi presso il comune di Napoli per la durata di sei mesi e per sei ore
lavorative la settimana;
– il Comune di Napoli con nota del 6 maggio 2012 aveva segnalato che la
predetta, il cui domicilio dichiarato era risultato inesistente, non aveva mai
contattato gli uffici preposti per iniziare l’attività;
– la condannata, pertanto, non aveva adempiuto all’obbligo di prestazione
dell’attività non retribuita in favore della collettività, perché non solo aveva
fornito un indirizzo risultato inesistente, ma, a distanza di sette mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza, non si era minimamente attivata per
prendere diretti contatti con l’ente presso cui essa stessa aveva chiesto di
prestare la sua attività non retribuita.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’interessata che ne chiede l’annullamento sulla base di due
motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge in
relazione agli artt. 666, comma 2, e 127, comma 1, cod. proc. pen.
Secondo la ricorrente, l’avviso della fissazione dell’udienza non è stato
notificato al difensore nominato per la fase del giudizio né a quello nominato per
la fase dell’esecuzione, mentre, in occasione della indicazione della data
dell’udienza, il Giudice dell’esecuzione ha designato un difensore di ufficio.
2.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge in relazione
all’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., poiché il medesimo vizio si è prodotto in
2

ulteriori incombenti esecutivi.

sede di notifica dell’ordinanza, effettuata al difensore designato di ufficio.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un
error in procedendo, questa Corte è “giudice anche del fatto” e, per risolvere la
relativa questione, può accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (tra
le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv.
220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv.
230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid, Rv.
255304).
Nel caso di specie risulta dagli atti che:
– con decreto del 7 luglio 2012 è stata fissata l’udienza in camera di
consiglio del 28 settembre 2012 per la deliberazione in ordine alla richiesta di
revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti della
odierna ricorrente, disponendosi darsi avviso al Pubblico Ministero, al condannato
e al difensore di ufficio contestualmente designato avv. Alessandro Scolletta, e
rilevandosi che non spiegava effetti nella fase di esecuzione la nomina del
difensore di fiducia effettuata nel giudizio di merito,

“salvo il diritto del

condannato di nominare un difensore di fiducia per tale fase di esecuzione”;
– l’udienza del 28 settembre 2012, previ rituali avvisi come disposto, si è
svolta nell’assenza dell’interessata e alla presenza del Pubblico Ministero e
dell’avv. Paola Ikumapayi, sostituto per l’udienza del difensore di ufficio, giusta
nomina allegata al verbale di udienza.

3. La legittimità dì tale procedura e dell’ordinanza, emessa a scioglimento
della riserva assunta all’esito della udienza camerale, è contestata dalla
ricorrente, la cui eccezione in rito attiene all’omesso avviso di udienza al
difensore nominato per la fase del giudizio e per quella della esecuzione,
opponendosi la non ritualità della nomina del difensore di ufficio nei suoi
confronti, non essendo priva di difensore di fiducia.

4. Questa Corte ha più volte affermato che il mandato conferito al difensore
nel giudizio di cognizione non dispiega i suoi effetti per la fase esecutiva, attesa

3

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

l’autonomia tra le diverse procedure (tra le altre, Sez. 1, n. 11522 del
03/02/2005, dep. 22/03/2005, Procopio, Rv. 231268; Sez. 1, n. 5972 del
18/11/2014, dep. 10/02/2015, Fuscà, Rv. 262307), rimanendo tale principio
espressamente derogato soltanto dalla specifica disposizione di cui all’art. 656,
comma 5, cod. proc. pen., per effetto della quale il difensore, che ha assistito il
condannato nel corso del giudizio di cognizione, ha diritto di ricevere, se non è
stato nominato un altro difensore per la fase esecutiva, l’avviso dell’ordine di
esecuzione a pena detentiva, fissata nei limiti della sospensione obbligatoria, e

preordinata a consentire la proposizione delle domande di concessione delle
misure alternative alla detenzione da essa previste, non è suscettibile di
interpretazione

analogica

dep. 01/08/2002,

Rizzo,

dep. 18/07/2003, Carraro,

(tra le altre, Sez.

4, n.

28950 del

11/04/2002,

Rv.

1,

30366

22/05/2003,

222225;

Sez.

Rv. 225499; Sez.

3,

n.

del

n. 9890 del 23/01/2003,

dep. 04/03/2003, Varavallo, Rv. 224828; Sez. 1, n. 36797 del 28/09/2006,
dei), 08/11/2006, Mondì, Rv. 235269; Sez. 1, n. 11493 del 20/01/2010,
dep. 25/03/2010 Dattis Rv. 246828; Sez. 1, n. 40990 del 25/10/2011,
dep. 10/11/2011, Tomasin, Rv. 251491; Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014,
dep. 28/05/2014, De Marzio, Rv. 262306).

5. Di tali principi il Giudice dell’esecuzione ha fatto esatta interpretazione e
corretta applicazione, poiché, non ricorrendo l’indicata ipotesi derogatoria, ha
correttamente disposto la notifica dell’avviso dell’udienza camerale di cui all’art.
666 cod. proc. pen. al difensore di ufficio, che ha nominato per l’incidente di
esecuzione, coerentemente rilevando che -secondo le regole generali- la nomina
del difensore di fiducia, fatta nel corso del giudizio di cognizione, non estende i
suoi effetti al giudizio di esecuzione, nel quale, pertanto, l’avviso va notificato al
difensore di fiducia solo se nominato per tale fase.
Né la nomina dell’avv. Pasquale Coppola anche per la fase esecutiva risulta
dagli atti dell’odierna procedura esecutiva ovvero è stata in alcun nodo
documentata -con allegazioni al ricorso per cassazione- da parte della ricorrente,
che si è limitato al generico richiamo al “contenuto della nomina versata in atti”.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
A tale dichiarazione segue di diritto la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella dpterminazione della causa
d’inammissibilità- al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille in
favore della Cassa delle ammende.

4

del pedissequo decreto di sospensione, e ha rimarcato che tale disposizione,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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