Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35777 del 27/08/2015

Penale Sent. Sez. F Num. 35777 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 27/08/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di

A.A.
Visti gli

atti,

il

provvedimento impugnato ed

il

ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentita la discussione dell’Avv. Natale Fusaro, comparso in
sostituzione dell’avv. Donata Giorgia Cappelluto, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1

1. In data 29.05.2015, la Corte d’appello di Bologna, preso atto del
verbale di arresto eseguito ai sensi dell’art. 11 I. n. 69/2005 nei
confronti di A.A., su richiesta scritta del procuratore
generale in merito alla convalida ed alla applicazione della misura
cautelare della custodia in carcere, convalidava l’arresto e disponeva
nei confronti del sunnominato la misura cautelare richiesta, fissando

per il 30.06.2015 la decisione sulla richiesta di esecuzione del
mandato di arresto europeo.
1.1. In tale sede, la Corte d’appello, preso atto che il ricorrente non
aveva manifestato il proprio consenso alla consegna alla Romania,
Stato di emissione del provvedimento, rinviava la decisione al
17.07.2015 al fine di acquisire informazioni in ordine alla sussistenza,
in capo al ricorrente, di legami familiari e di attività lavorativa in Italia
ex art. 18 I. n. 69/2005, delegando all’uopo le Stazioni dei carabinieri
di Fidenza (PR) e di Salsomaggiore (PR).
1.2. In data 17.07.2015, la Corte d’appello, acquisite le richieste
informazioni, pronunciava sentenza nei confronti di A.A., accogliendo la domanda di consegna avanzata dall’autorità
giudiziaria rumena con riferimento a mandato di arresto europeo per
fattispecie incriminatrici contemplate come reato anche dalla legge
italiana (tentato furto aggravato e guida senza patente) con pena
complessiva di durata non inferiore a mesi quattro.
2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di A.A. viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
-violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 16
I. n. 69/2005 (primo motivo);
-violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.
16 I. n. 69/2005 e 546 cod. proc. pen. (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si denuncia la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione che si basa sui contenuti di tre
note, assolutamente inconferenti (rispettivamente in data
01.07.2015, 04.07.2015 e 14.07.2015) dei carabinieri che non
avevano evaso la richiesta dell’autorità giudiziaria essendosi i militari
limitati ad eseguire un mero controllo anagrafico effettuato presso i
pubblici registri dell’anagrafe i cui esiti risultavano peraltro in
contrasto stridente con le evidenze emerse dal verbale di arresto.

2

In particolare, il A.A. aveva dichiarato:
a) di essere stabilmente residente in Italia dal 2009, convivendo con
la propria madre, B.B., in quel di Salsomaggiore
Terme fino al 2013, come evincibile dal certificato di residenza e dalle
copie delle carte d’identità sia propria che della madre;
b) di aver instaurato dal 2013 un rapporto di convivenza more uxorio
con tale N.N. ed il figlio avuto da quest’ultima a

I Maggio 22, immobile dalla stessa Netca condotto in locazione con la
garanzia della madre del A.A., come documentato;
c) di svolgere attività lavorativa avente ad oggetto la riparazione e
manutenzione di computers, fornendo un proprio numero di telefono
cellulare.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata
che aveva omesso di enunciare, se non con clausole di stile, le ragioni
in fatto e in diritto alla base della propria decisione di disporre la
consegna del ricorrente disattendendo le argomentazioni in contrario
addotte dalla parte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, da dichiararsi
inammissibile.
2. La Corte territoriale, con motivazione congrua e del tutto priva di
vizi logico-giuridici, ha ritenuto, all’esito delle disposte informazioni
integrative in ordine all’esistenza di effettivi stabili legami del
ricorrente sul territorio, all’esercizio di attività lavorativa e altre forme
di effettivo radicamento, l’insussistenza dei presupposti per disporre
l’esecuzione della condanna del A.A. in Italia per la riconosciuta
mancanza di “… elementi concreti capaci di far ritenere un
radicamento sul territorio nazionale tale da rendere equiparabile sotto
tale profilo la posizione del A.A. a quella di un cittadino italiano, in
assenza di stabili riferimenti familiari e sociali in Italia – dalle notizie
acquisite il A.A. non risulta più abitare con la madre in
Salsomaggiore Terme sin dal maggio 2014 – tali non potendo
ritenersi, in assenza di ulteriore documentazione a riscontro, le
semplici indicazioni fornite dal A.A. circa la convivenza con una

seguito di precedente relazione, presso l’abitazione sita in Fidenza via

compagna ed il di lei figlio, situazione da ricondursi, sulla base
dell’esito delle notizie assunte dai carabinieri di Fidenza, nell’ambito di
mere relazioni di ospitalità e/o abitazione di fatto di tipo occasionale o
temporaneo, a di fuori di stabili e formali rapporti di locazione o
sublocazione; analoghe conclusioni devono trarsi per quanto riguarda
l’asserito svolgimento di attività lavorativa, che non risulta del pari
riscontrato in termini di stabilità e radicamento sul territorio tali da

contrario la facilità di spostamento dimostrata dal A.A. tra Romania
e Italia prima e dopo la commissione dei reati oggetto di sentenza
esecutiva sopra indicati …”.
3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui alla L.
n. 69 del 2005, art. 22, comma 5

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma
5, L. n. 69 del 2005.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 27.8.2015

consentire l’espiazione della pena in Italia, mentre depone in senso

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