Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35651 del 10/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35651 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN HASSANNE ABDELKABIR N. IL 01/01/1975
avverso la sentenza n. 1667/2014 GIP TRIBUNALE di PARMA, del
13/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2014
OSSERVA
Ben Hassane Abdelkabir ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art. 129 cpp, alla finalità di uso
personale e alla sospensione condizionale della pena.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo ,
alla presenza di cause di giustificazione , all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129
cpp o argomenta, in maniera sia pur minimale, in merito agli elementi da cui
desumersi l’asserita finalità di consumo personale, a fronte di una contestazione di
acquisto di 17 kg di hashish .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il quantum della pena detentiva concordata ( anni 2 e mesi 10 di reclusione) esclude
la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2014.