Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35650 del 10/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35650 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
Dott. TITO GARRIBBA
Dott. VINCENZO ROTUNDO
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Dott. EMANUELE DI SALVO
– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN SALEM AMMAR N. IL 30/08/1974
MAROUANI ANIS N. IL 22/11/1981
avverso la sentenza n. 2232/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del
02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
REGISTRO GENERALE
N. 32430/2014
Data Udienza: 10/12/2014
OSSERVA
Ben Salem Ammar e Marouani Anis ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art 129 cpp e alla confisca del
danaro in sequestro.
In ordine alla prima doglianza , occorre osservare che l’art 581 lett c) richiede
il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo ,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129
Cpp
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
In ordine alla seconda censura, va rilevato che essa esula dal novero delle censure
deducibili in sede di legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni
del giudice di merito in ordine alla confisca sono infatti insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea
a dar conto delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie , la motivazione del
giudice è del tutto coerente con le linee concettuali proprie
dell’apparato
giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il Tribunale dato
atto che il danaro in sequestro risulta frutto dell’attività criminosa in corso e
destinato a ulteriori acquisti di stupefacente.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2014.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento
cii-seva
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della