Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35650 del 10/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35650 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

Dott. TITO GARRIBBA
Dott. VINCENZO ROTUNDO
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Dott. EMANUELE DI SALVO

– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN SALEM AMMAR N. IL 30/08/1974
MAROUANI ANIS N. IL 22/11/1981
avverso la sentenza n. 2232/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del
02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

REGISTRO GENERALE
N. 32430/2014

Data Udienza: 10/12/2014

OSSERVA
Ben Salem Ammar e Marouani Anis ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art 129 cpp e alla confisca del
danaro in sequestro.
In ordine alla prima doglianza , occorre osservare che l’art 581 lett c) richiede
il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo ,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129

Cpp
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
In ordine alla seconda censura, va rilevato che essa esula dal novero delle censure
deducibili in sede di legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni
del giudice di merito in ordine alla confisca sono infatti insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea
a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie , la motivazione del

giudice è del tutto coerente con le linee concettuali proprie

dell’apparato

giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il Tribunale dato
atto che il danaro in sequestro risulta frutto dell’attività criminosa in corso e
destinato a ulteriori acquisti di stupefacente.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,

l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono

determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM

Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2014.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento
cii-seva
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA