Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35623 del 10/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35623 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOUTAOUAKKIL YOUSSEF N. IL 18/07/1981
avverso la sentenza n. 271/2014 TRIBUNALE di LODI, del
08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2014
OSSERVA
Moutaouakkil Youssef ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla congruità della pena.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla né indica in alcun modo i motivi per i quali la pena
sarebbe, a suo dire, incongrua, limitandosi ad affermare apoditticamente la
mancanza di una valida motivazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12 -2014.
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .