Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35756 del 09/06/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35756 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CERRIKU ARDIAN N. IL 14/02/1975 parte offesa nel procedimento
c/
FIANELLI GIANLUIGI N. IL 07/07/1965
PERSONA DA IDENTIFICARE
avverso il decreto n. 648/2014 GIUDICE DI PACE di VERONA, del
23/06/2014
sentita la relazione fatta._dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI_
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit sifensor Avv.;
Data Udienza: 09/06/2015
RITENUTO IN FATTO
1. . Avverso il decreto di archiviazione emesso in data 23.06.2014 dal
Giudice di pace di Verona nel procedimento penale a carico di Fianelli
Luigi e di altra persona da identificare, ha proposto ricorso per
cassazione la parte offesa Cerriku Ardian, deducendo la omessa
notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione avanzata dal
2. Il Procuratore generale presso questa suprema corte, dottor
Policastro, ha concluso per l’annullamento del provvedimento
impugnato con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Verona per il corso ulteriore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Dall’esame del fascicolo a disposizione di questa
Corte non risulta notificato alla parte offesa l’avviso di cui al D.Lgs.
28 agosto 2000, n. 274, art. 17, comma 2, pur avendo il Cerriku
dichiarato di volere essere informato in ordine alla eventuale richiesta
di archiviazione.
2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, espresso con riferimento alla normativa concernente il
procedimento di archiviazione dinanzi al GIP ed applicabile anche al
procedimento dinanzi al Giudice di pace ai sensi del D.Lgs. 28 agosto
2000, n. 274, art. 2, tale omissione configura una nullità deducibile
con ricorso per cassazione.
3. Si tratta, invero, della violazione del disposto dell’art. 127 c.p.p.,
comma 5, ovvero della violazione del principio del contraddittorio e
del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di
archiviazione (Sez. 5, n. 43754 del 06/11/2008, Lombardi, Rv.
241675).
4. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza
rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Verona per il corso ulteriore.
p.q.m.
1
Pubblico Ministero.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Verona per l’ulteriore corso.
Così deciso il 9/06/2015