Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35444 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35444 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OBURIE CHARIF N. IL 01/01/1987
avverso la sentenza n. 1928/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 16/07/2015
RG 678/15
Motivi della decisione
L’imputato OBUlaIE CHARIF ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Venezia che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Verona in data
22.5.2012 appellata dall’imputato, che aveva affermato la responsabilità del predetto in ordine
ai reati di rapina e resistenza a pp.uu. aggravate, ha rideterminato la pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in relazione alla specifica corretta
risposta data dalla sentenza sulla analoga doglianza circa la finalizzazione della violenza al
conseguimento della impunità ed a quella – priva di vizi – in ordine alla quantificazione della
diminuzione per la riconosciuta attenuante ex art. 62 n. 4 c.p..
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17.6.2015
Il ricorrente deduce mancanza di motivazione e sua illogicità in ordine alla qualificazione del
fatto sub a) che secondo la difesa andava qualificato come furto; si deduce, inoltre, carenza di
motivazione in ordine alla quantificazione della diminuzione della pena ex art. 62 n. 4 c.p.,
assai inferiore al terzo.