Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2213 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2213 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ZITTINO GIUSEPPE N. IL 19/03/1945
2) GUERRA ANTONIA N. IL 13/01/1947
avverso la sentenza n. 3060/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

chela Corte di appello di Bari con sentenza del 23.9.2011 ha confermato la decisione con la quale,
in data 1.6.2010 il Tribunale di Foggia — Sezione Distaccata di Manfredonia aveva affermato la
responsabilità penale di ZITTINO Giuseppe e GUERRA Antonio per i reati di cui agli artt. 44
lett. c) d.P.R. 380\01 e 181 d.lgs. 42\2004 (acc. in Monte Sant’Angelo, il 30.10.2006);
— che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo
l’erronea interpretazione delle risultanze processuali;
— che, nella specie, risulta accertato che i predetti avevano realizzato le opere in contestazione in
assenza dei prescritti titoli abilitativi e le giustificazioni addotte erano state ritenute infondate dai
giudici del merito;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
,fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00 ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della omma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ‘
, nella ca era di consiglio del 16.11.2012

TATA

IGELLERIA

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16 6EN 2013
Il Funzionario Giudizd*
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Ritenuto:

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