Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15128 del 20/07/2015
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15128 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA
ORDINANZA
sul ricorso 12131-2007 proposto da:
GIUGLIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo
STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dagli avvocati
ALESSANDRO MAROTTA, CARLO BRANCA, giusta procura a
margine del ricorso;
Data pubblicazione: 20/07/2015
zicorrente contro
CONSORZIO IRICAV UNO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DINO FRESCOBALDI 3, presso
l’avvocato ANDREA GIORDANO, rappresentato e difeso
1
dall’avvocato CALZONI LIETTA, giusta procura a
margine del controricorso;
TRENO ALTA VELOCITA’ – T.A.V. S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58,
e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
–
avverso la sentenza n.
con troricorrenti
–
675/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/03/2006;
I
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/06/2015 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO
MAROTTA che ha chiesto l’estinzione;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato CLAUDIO
MOLINO, con delega avv. CALZONI per il CONSORZIO a
avv. MEDUGNO per la TAV, che ha chiesto
presso l’avvocato LUIGI MEDUGNO, che la rappresenta
l’estinzione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.
.,
2
FATTO E DIRITTO
La Corte di Cassazione osservato e ritenuto che:
decidendo sulla domanda proposta nel 2003 da Francesco Giugliano, proprietario di
velocità, erano stati occupati in via d’urgenza in base a decreto prefettizio, la Corte
di appello di Napoli, con sentenza del 22.02-2.03.2006, ritenuto ammissibile
l’intervento volontario in giudizio della concessionaria T.A.V. S.p.A. nonché
carente di legittimazione passiva il Prefetto di Napoli ed inoltre di natura legale
agricola il terreno occupato, in quanto inserito in Zona E (agricola) nel PRG del
1977 del Comune di Afragola, determinava in € 2.143,39 l’indennità per
l’occupazione legittima di mq 1.531, condannando il convenuto Consorzio IRICAV
UNO a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, il predetto importo con gli
interessi legali;
avverso questa sentenza il Giugliano proponeva ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, il secondo integrato da questione di costituzionalità, ricorso depositato
il 3.05.2007 e notificato il 12.04.2007 alla TAV Treno Alta Velocità S.p.A ed al
Consorzio Iricav Uno, che resistevano con controricorsi;
il 6.06.2007 il Giugliano depositava atto di rinuncia ” ai soli fini processuali”,
seguito da decreto di questa Corte in data 28.06.2007 e da deduzioni a chiarimento
da parte del medesimo ricorrente depositate il 30.07.2007 nonché da altro decreto
del 2.10.2007, con cui lo si invitava a procedere a rituale notifica della rinuncia alle
parti controricorrenti;
successivamente il Gugliano ha anche depositato memoria, in cui pure evidenzia la
definizione transattiva della presente controversia, intervenuta il 13-19.12.2013;
3
fondi che per la realizzazione della tratta Roma-Napoli della linea ferroriaria alta
t
I.
all’odierna udienza tutte le parti hanno chiesto l’estinzione del presente giudizio per
sopravvenuta transazione;
dal delineato contesto in effetti emerge l’inammissibilità del ricorso proposto in
contendere;
le concordi richieste delle parti giustificano la compensazione per intero delle
spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di’interesse e
compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015
Il Cons.est.
questa sede dal Giugliano, essendo sopravvenuta la cessazione della materia del