Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31048 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31048 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VELEZ SOLORZANO JOSE ANTONIO N. IL 20/04/1966
avverso la sentenza n. 1056/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 24/06/2015
Motivi della decisione
Velez Solorzano Jose Antonio, a mezzo del difensore, ha proposto appello
avverso la sentenza del Tribunale di Genova in data 10.05.2013, con la quale è
stata affermata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui
all’art. 116, comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di C 1.800,00 di
ammenda.
La parte chiede la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e la
L’impugnazione, da qualificarsi come ricorso per cassazione, avendo ad
oggetto sentenza inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è
inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che l’atto di appello che occupa è stato sottoscritto
dall’Avvocato Paolo Frank che non risulta iscritto nell’albo speciale per le
giurisdizioni superiori. Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata
originariamente proposta come appello da un difensore non iscritto nell’albo
speciale della Corte di Cassazione ed il gravame sia stato correttamente qualificato
come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38293 del 16/09/2004,
dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2015.
concessione del beneficio della sospensione condizionale.