Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14809 del 13/06/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 14809 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO
SENTENZA
sul ricorso 3140-2011 proposto da:
DISARIO S.R.L. 01652320928, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA
PAOLA FALCONIERI 100, presso lo studio dell’avvocato
FIECCHI PAOLA, rappresentata difesa dall’avvocato
MACCIOTTA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
1354
contro
VILLASANTA MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato
ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende
Data pubblicazione: 13/06/2013
4,
unitamente all’avvocato PATERI LUIGI, giusta delega in
,
atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 202/2010 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 24/05/2010 r.g.n. 97/09;
udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAI SANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SVOLGIMRNTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 maggio 2010 la Corte d’Appello di Cagliari ha
confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 27 dicembre 2008 con
la quale è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato tra Villasanta Maria Grazia e la Eurogrande s.r.l. dal 20
dalla società cooperativa a.r.l. SM Servizi in data 7 gennaio 2003, ed è stata
condannata la Disario s.r.l. incorporante la Eurogrande s.r.l. a reintegrare la
Villasanta nel posto di lavoro ed a risarcirle il danno nella misura pari alla
retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella
dell’effettiva reintegra. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia
ritenendo, all’esito della prova testimoniale svolta, che la Villasanta,
formalmente dipendente della società cooperativa a.r.l. SM Servizi, in
luogo di svolgere l’attività di facchinaggio oggetto del contratto di appalto
tra la Eurogrande e detta cooperativa, è stata invece addetta al diverso
servizio di salumiere in regime di subordinazione alla società committente,
per cui si è realizzata l’ipotesi di intermediazione di mano d’opera ex lege
n.1968 del 1960, secondo cui i prestatori di lavoro sono considerati
dipendenti dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro
prestazioni, con la conseguente inefficacia del licenziamento intimato
dall’interposto appaltatore estraneo all’effettivo rapporto di lavoro.
La Disario s.r.l. propone appello avverso tale sentenza articolato su due
motivi.
Resiste con controricorso la Villasanta.
La ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc.
civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4
dicembre 2002 e l’inefficacia del licenziamento intimato alla lavoratrice
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo
anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere
“accettizio” (non richiede cioè l’accettazione di controparte per essere
produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato
della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a
Le spese di giudizio vanno compensate come richiesto dal rinunciante ed in
assenza di opposizione sul punto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2013.
contrastare l’impugnazione.