Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14599 del 13/07/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14599 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
ORDINANZA
sul ricorso 7428-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico -, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA.LE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che
la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SOMMELLA LUIGI;
– intimato avverso la sentenza n. 8876/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 21/11/2012;
2(495
Data pubblicazione: 13/07/2015
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.
Fatto e diritto
accertata la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra Luigi
Sommella e Poste Italiane s.p.a, ha dichiarato la sussistenza, con
decorrenza dal i aprile 2005, di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato ancora in Oatto e condannato la società datrice
all’indennizzo ex art. 32 comma 5,1. n. 183 del 2010 nella misura di 3,5
mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società Poste
sulla base di due motivi . La parte intimata non ha svolto attività
difensiva.
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale
dell’11.7.2013 dal quale risulta che l’odierno intimato ha raggiunto con
la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de
qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
concilia.zione a tutti gli effetti di legge e dichiarano che —in caso di fasi giudiziali
ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel
giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di
interesse delle parti a proseguile il processo.
Nulla per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere . Nulla per le
spese.
Ric. 2013 n. 07428 sez. ML – ud. 09-04-2015
-2-
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado,
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
Roma 9 aprile 2015
Il Presidente
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.