Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14606 del 13/07/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14606 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 20960-2011 proposto da:
BELLINO MARIA @LLMRA31B55I264I) elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricon-ente contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
–
controrkorrente
avverso il decreto n. R.G. 2478/10 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 20/04/2011, depositato 11 22/04/2011;
Data pubblicazione: 13/07/2015
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
CONSIDERATO
Che la parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato di
rinunziare al ricorso con atto ritualmente notificato
alla parte
che è equo dichiarare compensate tra le parti le spese
processuali, atteso che la rinunzia consegue 9112 definizione da parte
delle Sezioni Unite di una questione controversa nella stessa
giurisprudenza di questa Corte;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al
ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio
2015.
controricorrente;