Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29365 del 29/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29365 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOIODICE GIANLUCA N. IL 30/01/1967
avverso la sentenza n. 1744/2010 TRIBUNALE di VERCELLI, del
18/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 29/04/2015
Osserva
Il difensore di fiducia di Loiodice Gianluca impugna (con atto di appello ma quivi poi
trasmesso ai sensi degli artt. 593, ult. comma e 568, 5 0 comma c.p.p.) la sentenza
emessa in data 18.1.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Vercelli con cui il
predetto era stato condannato alla pena di C 4.000,00 di ammenda per il reato di
guida senza patente, dolendosi dell’eccessività della pena.
Il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto da avvocato (avv. Enrico
Cassazione, come imposto dall’articolo 613, 1° comma c.p.p.: tale inammissibilità si
estende persino agli eventuali motivi nuovi presentati da difensore cassazionista del
termine per impugnare (cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004, n. 38293 Rv. 229737).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della Cassa delle ammende,
non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI CINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così
deciso in Roma, il 29.4.2015
Barlassina del Foro di Vercelli) che non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di