Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26936 del 11/02/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26936 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ha pronunciato la seguente
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sul ricorso proposto da:
RAMSID MOHAMMED N. IL 02/10/1987
AZAOUZI MOHMED ALI N. IL 11/03/1989
avverso la sentenza n. 2944/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 11/02/2015
Ritenuto in fatto
Rilevato che la Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva dichiarato gli imputati, odierni ricorrenti, colpevoli di plurimi reati di detenzione e
cessione illecita di sostanza stupefacente dei tipi hashish e cocaina, riconosciuta l’ipotesi di cui
al comma V dell’art. 73 DPR 309/90;
che con ricorso per cassazione gli imputati deducono violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. con
che la censura risulta priva di ogni specificità, in violazione del combinato disposto ex artt.
581-591 C.P.P., poiché non si formulano specifici rilievi critici riguardo alle presunte carenze
motivazionali della sentenza impugnata;
che, tuttavia, rilevato che nella specie è stata ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V,
D.P.R. n. 309/1990, fattispecie interessata dalle modifiche introdotte all’art. 73, comma V, cit.,
dall’art. 2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10;
che la determinazione della pena inflitta è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio
superato dagli interventi legislativi sopravvenuti;
che va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, affinché il giudice del merito rivaluti la misura sanzionatoria alla
luce della nuova previsione edittale;
che il ricorso va nel resto rigettato: ne consegue l’irrevocabilità della sentenza ex art. 624
c.p.p. in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, trattandosi di annullamento
parziale;
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; rinvia sul
punto alla Corte d’Appello di Brescia.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.
riguardo alla mancanza di motivazione;