Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24309 del 20/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24309 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAGGESE ANIELLO N. IL 08/12/1956
avverso l’ordinanza n. 2572/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 20/02/2013
Ritenuto in fatto
– che il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con provvedimento deliberato il
9 novembre 2011, ha rigettato il reclamo proposto da Saggese Aniello avverso il
provvedimento di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata da lui presentata,
adottato dal Magistrato di sorveglianza di Varese;
– che in data 28 novembre 2011, l’istante, detenuto, ha presentato
cod. proc. pen., riservando al proprio difensore la presentazione dei relativi
motivi;
Considerato in diritto
– che non avendo il ricorrente presentato nei termini i motivi a sostegno
dell’impugnazione, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 591 lett. c) cod.
proc. pen.;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al
versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2013.
dichiarazione d’impugnazione dell’indicato provvedimento ai sensi dell’art. 123