Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12715 del 19/06/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12715 Anno 2015
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE
SENTENZA
sul ricorso 17931-2012 proposto da:
CONTI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO DE PAOLIS, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO ERMINI giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
2015
contro
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CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del dottor
ALESSANDRO PENZO, nella sua qualità di procuratore
speciale,
legale
rappresentante
pro-tempore,
Data pubblicazione: 19/06/2015
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO
MAGNI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;
ANGELETTI SIMONE, ANGELETTI ALVARO, elettivamente
studio dell’avvocato GINO BAZZANI, che li rappresenta
e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrenti
nonchè contro
FONDIARIA SAI SPA, ROCCHI VALERIO, ROCCHI LAURETTA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 850/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 28/02/2012, R.G.N. 2100/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
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domiciliati in ROMA, VIA MONTE ACERO 2-A, presso lo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 aprile 2010 il Tribunale di Viterbo, in
parziale accoglimento della domanda proposta da Claudia Conti,
dichiarata la corresponsabilità di Lauretta Rocchi e Simone
Angeletti nella causazione dell’incidente stradale in cui la
Carige Assicurazioni s.p.a., Simone Angeletti, Alvaro
Angeletti, Lauretta Rocchi e Valerio Rocchi in solido tra
loro, al pagamento in favore di Claudia Conti della somma di
euro 57.358,92, oltre accessori e spese.
Con la sentenza ora impugnata, depositata in data 28 febbraio
2012, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile
il gravame proposto dall’attrice avverso la decisione di prime
cure.
Ricorre per cassazione Claudia Conti, affidando le sue
doglianze a due motivi e notificando l’atto a Simone
Angeletti, Alvaro Angeletti, Carige Assicurazioni s.p.a.,
Fondiaria SAI s.p.a., Lauretta Rocchi e Valerio Rocchi_
Si
difendono
con
due
distinti
controricorsi
Carige
Assicurazioni s.p.a., Simone e Alvaro Angeletti.
Claudia Conti e Carige Assicurazioni s.p.a. hanno altresì
depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Preliminare e assorbente è il rilievo dell’improcedibiltià
del ricorso per inottemperanza al disposto dell’art.369,
secondo comma, cod. proc. civ.
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k
stessa aveva riportato lesioni, condannò Fondiaria SAI s.p.a.,
Costituisce
invero
affermazione
consolidata
nella
giurisprudenza di legittimità che la previsione dell’onere di
deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al
primo comma della norma testé richiamata, della copia della
decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove
Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e,
quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo
della
cosa
giudicata
formale
della
tempestività
dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una
volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile
soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.
In tale contesto è stato quindi affermato:
a)
che,
nell’ipotesi in cui il ricorrente, pur allegando espressamente
o
che
implicitamente
la sentenza impugnata
gli
è
stata notificata, si limiti tuttavia a produrre una copia
autentica della stessa senza la relata di notificazione, il
ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile;
b)
che tale declaratoria è evitabile soltanto attraverso la
produzione separata di una copia con la relata, ex art. 372,
secondo comma, cod. proc. civ., applicabile estensivamente,
purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369
cod. proc. civ.;
c)
che va infine escluso ogni rilievo
dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine
breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da
parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale
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questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della
copia nel fascicolo d’ufficio, ancorché dalla stessa emerga,
in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione (confr. Cass.
civ. 10 dicembre 2010, n. 25070; Cass. civ. 16 aprile 2009, n.
9005).
2.
Nella fattispecie la ricorrente, dopo avere enunciato che
data 28 febbraio 2012, è stata notificata il 17 maggio
successivo, non ha prodotto copia della decisione con la
relazione di notificazione, così non adempiendo all’onere
imposto dal secondo coma dell’art. 369 cod. proc. civ.
Non
è
superfluo
evidenziare
che
il
rilievo
dell’improcedibilità ben può avvenire d’ufficio, senza che
debba al riguardo farsi applicazione della disciplina di cui
all’art. 384, terzo coma, cod. proc. civ., la quale non opera
con riferimento alle questioni di diritto di natura
esclusivamente processuale (confr. Cass. civ. 8 aprile 2014,
n. 8137).
Ne deriva che il ricorso principale deve essere dichiarato
improcedibile.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna la
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per
ciascuna delle parti resistenti in complessivi euro 2.900,00
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la sentenza della Corte d’appello di Trieste, depositata in
(di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e
accessori, come per legge.
Roma, 10 aprile 2015
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” Il Presidente
Il Consigliere est.