Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24846 del 27/03/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24846 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ROSI ELISABETTA
RDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUIGINO N. IL 26/08/1949
PIERANTONIO PRANDO N. IL 24/11/1937
avverso l’ordinanza n. 1407/2012 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
02/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELI
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le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 27/03/2013
Ritenuto che il Tribunale del riesame di Venezia con ordinanza del 2 novembre
2012, ha rigettato l’istanza di riesame dell’ordinanza con cui il G.I.P. presso il
Tribunale di Venezia ha disposto la custodia cautelare degli arresti domiciliari,
disposta nei confronti di Agostini Luigino e Prando Pierantonio, indagati del
delitto di cui agli art. 10 dl.gs n. 74 del 2000, e, per il solo Agostini, anche del
delitto di cui all’art. 9 c. 1 e 2 legge n. 1423 del 1956 e che gli indagati, con
risorsi separati, hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento
Considerato che risulta pervenuta ordinanza emessa in data 7 gennaio 2013 con
la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Venezia ha disposto la cessazione di tale
misura a far data dal 15 gennaio 2013, per intervenuta scadenza del termine di
durata massima del termine di fase;
che atteso il sopravvenuto provvedimento e la conseguente liberazione, entrambi
i ricorsi risultano ormai carenti di interesse;
che inoltre Prando Pierantonio ha fatto pervenire rinuncia espressa al ricorso;
che poiché tale sopravvenuta carenza di interesse risulta conseguente ad una
causa non imputabile al ricorrente, per cui alla declaratoria di inammissibilità non
consegue condanna al pagamento delle spese processuali, né la sanzione
pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p. (Così, Sez. 2, n. 30669 del 14/9/2006, De
Mitri Rv. 234859, Sez. 6, n. 44805 del 20/11/2003, P. C. in proc. Scarpelli, Rv.
227168)
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
dell’ordinanza;