Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25416 del 04/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25416 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
Dott. FAUSTO IZZO
Dott. UMBERTO MASSAFRA
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Dott. LUCA VITELLI CASELLA
– Consigliere – ntzrzo GENERALE
– Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUAINANE SAID N. IL 23/04/1970
avverso la sentenza n. 2946/2011 TRIBUNALE di PRATO, del
03/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 04/06/2014
n.157 ricorrente BOUAINANE SAID
Motivi della decisione
L’appello di cui in epigrafe proposto,
per tramite
del
difensore,
dall’imputato – riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Prato, in
contravvenzione di cui all’art. 116, commi 10 e 13° cod. strada, commessa in
Prato il 28 giugno 2009 e per l’effetto condannato alla pena di euro 3.000,00 di
ammenda -appello rimesso in seguito a questa Corte per la trattazione, risulta
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Il prevenuto eccepisce la nullità della sentenza per difetto di notifica del decreto
di citazione e si duole altresì della mancata concessione delle attenuanti
generiche e della sproporzione per eccesso della pena inflitta.
Osserva il Collegio, previo esame degli atti,imposto dalla natura processuale
dell’eccezione dedotta, che il decreto di citazione fu ritualmente notificato
all’imputato in data 29 agosto 2011 nello studio dell’avv. Francesco Mandarano (
con consegna dell’atto a mani di collega di studio ) presso il quale il predetto
ebbe ad eleggere domicilio,come attestato nell’epigrafe dell’atto.
Si rileva inoltre che con esaustiva e congrua motivazione della sentenza
impugnata, il Giudice a quo
ha escluso il riconoscimento delle attenuanti
generiche sull’ineccepibile e logico rilievo della pericolosità della condotta del
prevenuto ( privo di patente perché mai conseguita ) con la conseguente
congruità della misura della pena
ex art. 133 cod.pen., peraltro di poco
superiore al minimo edittale.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q 1•1
Dichiara inammissibile il ricorso eo-condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammenda.
Così deciso in Roma,lì 4 giugno 2014.
composizione monocratica, con sentenza resa in data 3 febbraio 2012, della