Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11936 del 09/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 11936 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 646-2014 proposto da:
MARZANO CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato
ANTONINO PELLICANO’, che la rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;

– intimato avverso il decreto n. 876/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 23.4.2013, depositato il 27/04/2013;

Data pubblicazione: 09/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Antonino Pellicanò che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2014 n. 00646 sez. M2 – ud. 19-03-2015
-2-

IN FATTO
Con decreto del 27.4.2013 la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il
ricorso ex lege n. 89/01 proposto da Concetta Marzano nei confronti del
Ministero della Giustizia. Alla base della decisione, l’esiguo valore della

Corte d’appello di Reggio Calabria) relativo alla rivalutazione dell’indennità
di disoccupazione agricola, stimato in un importo inferiore ai 500,00 euro.
Per la cassazrie di tale decreto ricorre Concetta Marzano, in base a tre
motivi.
Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso lamenta il vizio assoluto di motivazione,
per l’errata individuazione del valore del giudizio presupposto, ammontante,
invece, a € 1.157,27, ottenuto sommando le giornate indennizzate maggiorate
di interessi e rivalutazione monetaria. Inoltre, la Corte distrettuale non ha
considerato la natura previdenziale (recte, assistenziale) della controversia,
avente ad oggetto esigenze di carattere primario.
2. – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.
2 legge n. 89/01 e la carenza assoluta di motivazione, in relazioriz; ai nn. 3 e 5
dell’art. 360 c.p.c., in quanto l’esiguità della posta in gioco, pur non
riscontrabile nella fattispecie, può essere valutata dal giudice di merito ai
limitati fini della quantificazione dell’indennizzo.
3. – Il terzo motivo allega il difetto assoluto di motivazione e la disparità di
trattamento, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., atteso che fattispecie

3

domanda oggetto del giudizio presupposto (svoltosi innanzi al Tribunale e alla

identiche sono state giudicate dalla medesima Corte d’appello di Catanzaro in
maniera dissimile e favorevole alla parte ricorrente.
4. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro
connessione, sono fondati.

apportatevi dal Protocollo addizionale n. 14, adottato il 13.5.2004, ratificato e
reso esecutivo con legge n. 280 del 2005 ed entrato in vigore 1’1.6.2010,
questa Corte ha avuto modo di precisare che la soglia minima di gravità, al di
sotto della quale il danno non è indennizzabile, va apprezzata nel duplice
profilo della violazione e delle conseguenze, sicché dall’ambito di tutela della
legge 24 marzo 2001, n. 89 restano escluse sia le violazioni minime del
termine di durata ragionevole, di per sé non significative, quelle di
maggior estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere
bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e
processuali connessi (Cass. n. 633/14). Deve trattarsi, dunque, di processi di
minimo spessore economico, in relazione ai quali il danno da attesa sia così
tenue da risultare sostanzialmente irrilevante nella vita della persona cui si
riferisce.
E così, questa Corte ha escluso l’equo indennizzo in casi in cui il processo
presupposto aveva ad oggetto pretese di entità davvero minima, sempre
inferiore a€ 500,00 (cfr. Cass. nn. 21861/14, 18435/14, 18434/14 e 17944/14,
non massimate).
Nonostante l’esiguità della posta in gioco, l’esistenza di un pregiudizio
apprezzabile nella vita del soggetto non può essere escluso — è stato pure
affermato da questa Corte — “nei casi in cui dall’apprezzamento concreto della
4

4.1. – Sul nuovo testo dell’art. 35 CEDU, quale risultante dalle modifiche

fattispecie (causa previdenziale), effettuato anche alla stregua della situazione
socio-economica dell’istante, emerga (…) un effettivo interesse alla
decisione” (Cass. nn. 23519/11 e 22435/09); nella qual ipotesi “l’esigua entità
della pretesa patrimoniale può unicamente incidere in sede di valutazione

servizio giustizia, legittimando lo scostamento, in senso peggiorativo, dai
parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo” (v.
Cass. n. 18725/14).
4.2. – La fattispecie si attaglia a quest’ultima situazione, poiché il giudizio
presupposto — in disparte l’esatta determinazione del relativo valore operata
dalla Corte territoriale — riguarda una controversia di natura assistenziale
(adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola), per sua stessa natura
non trascurabile né tanto meno irrilevante nella vita del soggetto attore. Di
modo che in tal caso la tutela indennitaria di cui alla legge n. 89/01 non può
essere negata in ragione del valore monetario oggettivo.
5. – L’accoglimento dei predetti motivi assorbe l’esame del terzo —
logicamente subordinato —mezzo d’annullamento.
6. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese di
cassazione, non ricorrendo le condizioni per emettere una pronuncia
sostitutiva di merito, ai sensi dell’art. 384, 2° comma, seconda ipotesi c.p.c.

P. Q. M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, e cassa il
decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Catanzaro, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
5

equitativa del pregiudizio concreto subito dal cittadino a causa del ritardo del

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 19.3.2015.

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