Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14151 del 05/06/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14151 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 6273-2008 proposto da:
REGIONE AUTONOMA SARDEGNA in persona del suo
Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
LUCULLO
24,
presso lo studio UFFICIO RAPPRESENTANZA
REGIONE SARDA, rappresentato e difeso dagli avvocati
CAMPUS GRAZIANO, CAMBA ALESSANDRA giusta delega a
margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CAGLIARI l MINISTERO
FINANZE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
Data pubblicazione: 05/06/2013
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– contrari corrente nonchè contro
EQUITALIA SPA, EQUITALIA SARDEGNA SPA;
intimati
–
avverso la sentenza n. 11/2007 della COMM.TRIB.REG. di
CAGLIARI, depositata il 19/02/2007;
,udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMBA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
–
Svolgimento del processo
La regione Sardegna proponeva ricorso contro una
cartella di pagamento per sanzioni e interessi in
relazione a un ritardato versamento di ritenute alla
fonte.
In
relazione
alla
cartella,
veniva
Nel corso del giudizio pagava l’importo preteso.
peraltro
successivamente accordato uno sgravio parziale.
Di conseguenza, la parte corrispondente allo sgravio
veniva rimborsata.
La controversia proseguiva per la pretesa della
regione di ottenere il rimborso della differenza tra
l’importo originario e l’importo sgravato, oltre
interessi e spese processuali.
L’adita
commissione
tributaria
provinciale
di
Cagliari, accogliendo il ricorso, condannava la
concessionaria Bipiesse riscossioni s.p.a. al
pagamento della suddetta differenza. Ma la sentenza
era riformata dalla commissione tributaria regionale
della Sardegna. La regione ha quindi proposto ricorso
per cassazione in tre motivi.
Si è costituita l’agenzia delle entrate resistendo.
Equitalia s.p.a. ed Equitalia Sardegna s.p.a., cui il
ricorso è stato notificato quali enti subentranti
nella
posizione
della
concessionaria
per
la
riscossione, non hanno svolto difese.
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La regione ha infine depositato una memoria.
Motivi della decisione
I. – Col primo mezzo, deducendo la violazione e la
falsa applicazione dell’art. 53 e dell’art. 51 del d.
lgs. n. 546 del 1992, la regione Sardegna censura la
sentenza per avere ritenuto tempestivo e per aver
infine accolto l’appello dell’agenzia delle entrate,
nonostante che questo fosse stato depositato quattro
mesi dopo la notificazione della sentenza di primo
grado.
Col secondo mezzo, deducendo la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 273
c.p.c., la regione ascrive alla sentenza di non aver
pronunciato sulla domanda proposta con l’appello
della concessionaria alla riscossione e di aver
omesso di procedere alla riunione dei due appelli
pendenti.
Infine col terzo mezzo viene dedotta l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione della
decisione su fatto controverso decisivo, avendo la
sentenza di primo grado accertato che effettivamente
a essa regione era dovuta anche la somma
ulteriormente richiesta.
– Il terzo motivo è manifestamente inammissibile
perché manca della specificazione del fatto
controverso, decisivo per il giudizio, con riguardo
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al quale la motivazione sarebbe da considerare
manchevole.
I primi due motivi, tra loro connessi e suscettibili
di unitario esame,
sono invece infondati nel
presupposto, ancorché la motivazione della impugnata
sentenza debba essere corretta dalla corte ai sensi
I
dell’art. 384 cpv. c.p.c., al fine di ripristinarne
la stretta legalità eliminando alcune aporie.
III. – Dalla sentenza risulta – e il dato è pacifico
– che il giudizio di primo grado, innestato
dall’impugnazione della cartella di pagamento ma
proseguito per il fine di rimborso di quanto
tempore
medio
corrisposto dalla regione intimata, si era
concluso con una condanna (al pagamento) della
concessionaria alla riscossione.
Tanto era avvenuto sul presupposto che dovesse essere
rimborsata anche la differenza rispetto alla sorte
fatta oggetto di sgravio.
Simile
statuizione
era
stata
impugnata
dalla
concessionaria soccombente con atto depositato il
29.12.2005.
Nel giudizio d’appello si era costituita l’agenzia
delle entrate con atto depositato il 13.2.2006.
A mezzo di tale atto, che la sentenza ha qualificato
come avente “valore di appello”, l’agenzia delle
entrate aveva peraltro semplicemente confermato le
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considerazioni svolte dalla concessionaria a sostegno
dell’impugnazione da questa formulata, stante che aveva detto – la concessionaria non poteva rimborsare
alcuna somma che non fosse stata oggetto di sgravio.
Aveva poi aggiunto che lo sgravio era stato chiesto
per un importo specifico inferiore a quello infine
preteso in restituzione.
IV. – Ora, la commissione tributaria regionale ha
riformato la decisione di primo grado ritenendo, per
quanto propriamente rileva, (i) che l’iscrizione a
ruolo era dipesa da un errore del personale
dell’Ispettorato forestale di Tempio, riscontrato nel
contraddittorio tra la regione e l’ufficio
finanziario; (ii) che ne era risultata infine una
modesta differenza da assoggettare a sanzione, la
quale era stata recepita dalla regione senza riserve
o contestazioni; (iii) che dunque, avendo la regione
chiesto il rimborso corrispondente all’entità dello
sgravio, dovevasi ritenere ingiustificata la
successiva domanda di corresponsione del residuo,
giacché la regione medesima non aveva fornito alcuna
prova sulla sua non debenza rispetto a una concorde
anteriore accettazione dei risultati della verifica
eseguita.
In
rapporto
a
siffatta
esauriente
e
chiara
argomentazione, ciò che si palesa incongruente è il
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successivo rilievo che in tal senso l’atto di
controdeduzioni dell’agenzia delle entrate doveva
considerarsi come avente “valore di appello”.
Si palesa incongruente perché il fine prefigurato non
era, né poteva essere per l’agenzia, quello di
addivenire alla riforma di una decisione rispetto
alla quale essa non era la parte soccombente.
Sicché, associato a un inesistente contenuto di
gravame, in nessun modo potevasi considerare
rilevante il profilo della tempestività della
costituzione in giudizio a fronte del termine breve
di impugnazione. Ché, ove anche la stessa parte ne
avesse affermato un simile valore, l’atto processuale
doveva essere qualificato dal giudice di merito
secondo la sua effettiva consistenza, essendo
rispondente a un ben determinato modello legale la
cui qualificazione non dipende dall’opinione delle
parti. Per cui, in sostanza, la logica conseguenza
dell’impostazione della sentenza d’appello doveva
essere l’esclusione (e non l’affermazione) che l’atto
di costituzione dell’agenzia delle entrate fosse da
considerare come appello, non essendo neppure
astrattamente configurabile un appello (finanche
nella forma incidentale tardiva, su cui v. peraltro
sez. un. 24627/07) in difetto di soccombenza, e non
essendo stata neppure configurata una soccombenza (in
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concreto) della detta parte rispetto alla decisione
di primo grado. Cosicché né la legittimazione, né
l’interesse
all’impugnazione
sarebbero
potuti
sorgere, per essa parte, dalla sentenza medesima.
V. – L’errore tuttavia non incide sulla soluzione
relazione alla controversia.
infine dalla commissione regionale adottata in
Di modo che può
semplicemente essere emendato in questa sede.
Difatti,
dalle
superiori
premesse
perde
di
consistenza il profilo consegnato dalla regione ai
primi due motivi dell’odierno ricorso.
Non essendo l’atto di costituzione dell’agenzia
qualificabile come appello, non rileva la svista
commessa dalla commissione tributaria regionale
riguardo alla affermata (e in effetti smentita dagli
atti processuali) omessa notifica della sentenza di
primo grado (che dagli atti risulta notificata in
data 5.10.2005). Non rileva perché la costituzione
dell’agenzia delle entrate era avvenuta – come s’è
visto – tempestivamente in rapporto ai termini di cui
all’art. 23 del d. lgs. n. 546 del 1992 (richiamati
dall’art. 54); e perché la circostanza, in quell’atto
di controdeduzioni sottolineata in adesione alla tesi
del concessionario impugnante, che il rimborso doveva
essere negato per difetto del presupposto (essendo
stato questo correlabile a una ben definita domanda
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eSENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.b(. 26,,i,119*6
N. 131 TAB. ALI_ i
N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
di
sgravio,
accolta
in autotutela
–
in esatta
coincidenza col suo oggetto), era rilevabile
d’ufficio dalla commissione regionale, concernendo
uno dei fatti costitutivi della pretesa.
Consegue l’infondatezza anche del secondo motivo, a
doglianza. Il quale secondo motivo è infondato perché
la mera lettura della sentenza impugnata evidenzia
che la decisione di primo grado è stata riformata in
base alla devoluzione conseguente al (solo) appello
della concessionaria soccombente.
VI. – Essendo quindi il dispositivo della decisione
conforme a diritto, il ricorso va nei sensi indicati
rigettato.
La particolarità della controversia induce la corte a
compensare le spese processuali.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, addì 4 aprile 2013.
Pres’dente
disparte della evidente mancanza di interesse alla