Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14019 del 04/06/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 14019 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO
SENTENZA
sul ricorso 14310-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
1416
DI
LORENZO RITA DLRRTI65T58C0341,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata
Data pubblicazione: 04/06/2013
e difesa dall’avvocato BONGARZONE ANTONIO ROSARIO,
giusta delega in atti;
– controrícorrente
avverso la sentenza n.
–
7577/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 13/06/2008 r.g.n. 4157/05;
udienza
del
18/04/2013
dal
Consigliere
Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma confermò la pronuncia di prime cure, dichiarativa della
sussistenza fra la Poste Italiane spa e Di Lorenzo Rita di un rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal
7.10.1999.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la Poste
Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
L’intimata Di Lorenzo Rita ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che la controricorrente, in ordine
alla notificazione del controricorso, effettuata a mezzo del servizio
postale, non ha depositato la relativa cartolina A.R..
Ciò determina la nullità della notificazione e, conseguentemente,
l’inammissibilità del controricorso.
2. Tra le parti venne concluso un contratto di lavoro a tempo
determinato, afferente al periodo 7.10.1999 – 30.11.1999, per
“esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e
rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione
della trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione
della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di
sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del
progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”,
3
Con sentenza del 13.11.2007 – 13.6.2008 la Corte d’Appello di
,
ai sensi dell’art. 8 CCNL 1994, come integrato dall’accordo del
La Corte territoriale ha ritenuto la nullità della clausola appositiva del
termine poiché:
anche nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi al sensi della
legge n. 56/87, la mera indicazione nel contratto di lavoro della fonte
legale e della norma contrattuale, come pure la semplice
trasposizione della generica formulazione contenuta nell’accordo
sindacale del 25.9.1997, non soddisfa la necessità che l’assunzione
sia giustificata “da un’esigenza obiettiva, concreta e concretamente
riferibile alla singola assunzione”;
–
nel caso di specie l’assunzione era stata effettuata dopo il
30.5.1998, quando era ormai venuta meno la contrattazione
autorizzatoria.
3.
Con i tre motivi di ricorso la ricorrente ha censurato, sotto distinti
profili, la seconda delle suddette
rationes decidendi;
nessuna
doglianza è stata invece svolta quanto alla prima.
Trova quindi applicazione il principio, costantemente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia
sorretta, come nel caso di specie, da una pluralità di ragioni, distinte
ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente
sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa
impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di
4
25.9.1997.
interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta
produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr, ex
plurimis, Cass., n. 2499/1973; 7948/1999; 12976/2001; 1824012004;
20454/2005; 13956/2005; 9247/2006; 2272/2007; 24540/2009;
3386/2011).
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Non è luogo a pronunciare sulle spese, in carenza di valida attività
difensiva dell’intimata.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.
definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe