Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14045 del 04/06/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 14045 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: DE STEFANO FRANCO
SENTENZA
sul ricorso 22635-2007 proposto da:
MANFREDI SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CASSIA 35, presso lo studio dell’avvocato BRUNO
PICCAROZZI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TAIT CINZIA giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
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contro
CONT DONATELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO
CARLA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CHIOCCHETTI GIUSEPPE giusta delega in
1
Data pubblicazione: 04/06/2013
atti;
–
avverso la sentenza n.
D’APPELLO di TRENTO,
contrari corrente
–
109/2007 della CORTE
depositata il 07/05/2007
R.G.N. 220/2006;
pubblica udienza del 03/04/2013 dal Consigliere
Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato BRUNO PICCAROZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto.
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udita la relazione della causa svolta nella
Svolgimento del processo
1. Silvio Manfredi si oppose, dinanzi al tribunale di
Rovereto, al precetto di totali C 8.459,30, intimatogli
addì 8.5.04 ad istanza di Donatella Cont e fondato su di un
assegno bancario di 8.000, lamentando l’irregolarità
forza del quale esso era stato emesso, ma pure deducendo
essere stata comunque adempiuta l’obbligazione che ne era a
base, col completamento delle finiture di un’unità
immobiliare venduta alla Cont dalla Alma Immobiliare srl,
di cui il Manfredi era legale rappresentante; dal canto
suo, la Cont attribuì la somma recata dall’assegno ad una
riduzione del prezzo per la ritardata consegna
dell’immobile e contrastò quindi l’opposizione al precetto.
La creditrice diede corso ad espropriazione presso
terzi, fondata sul detto precetto – e nei confronti del terzo
debitore Banca Popolare dell’Alto Adige – StidTiroler
Volksbank, alla quale si oppose il Manfredi, riproducendo
le stesse doglianze e chiedendo dichiararsi anche la
nullità o l’inefficacia del pignoramento.
Le
due
opposizioni,
all’esito
della
sospensione
dell’esecuzione, furono riunite ed il tribunale, con
sentenza 136/06, datata 11.2.06 e depositata il 5.4.06,
dichiarò la nullità del patto di garanzia ritenuto sotteso
all’emissione dell’assegno azionato, l’inefficacia
dell’atto di precetto notificato, del pignoramento e di
tutti gli atti esecutivi.
Interpose gravame la Cont, al quale resistette il
Manfredi: e la corte di appello di Trento riconobbe invece
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fiscale del titolo e la nullità del patto di garanzia in
all’assegno, quand’anche avesse perso quella cartolare,
l’efficacia di promessa di pagamento e ritenne non fornita
alcuna prova, di cui era rimasto onerato l’opponente
emittente del titolo, dell’illiceità o dell’inesistenza del
rapporto causale.
il 3.7.07, ricorre il Manfredi, affidandosi a tre motivi,
illustrati altresì da memoria ai sensi dell’art. 378 cod.
proc. civ.
Motivi della decisione
2. Il ricorrente Silvio Manfredi, dopo avere esposto i
fatti di causa con pedissequa riproduzione della maggior
parte del tenore testuale di tutti i relativi atti (fino a
pag. 71 del ricorso), formula tre motivi ed in particolare:
– un primo (da pag. 71 a pag. 96 del ricorso, che
conclude formulando un quesito di diritto, a pag. 94): di
nullità della sentenza impugnata e del procedimento per
omessa pronuncia, in relazione alla norma fondamentale di
cui all’art. 112 cod. proc. civ., per mancata ammissione
delle istanze istruttorie formulate e di cui era stata
chiesta l’ammissione; nonché di vizio motivazionale sulla
insussistenza di prova sulle tesi difensive di esso
opponente, tra cui quella sull’inesistenza o sulla
illiceità del rapporto causale;
– un secondo (da pag. 97 a pag. 128 del ricorso, che
conclude formulando, commisti al testo del complesso
motivo, diversi quesiti di diritto, a pag. 107, 109, 128):
di vizio motivazionale e violazione o errata applicazione
degli artt. 1988, 2727, 2729 cod. civ., l e 2 r.d. 21
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Avverso tale sentenza, resa in data 7.5.07 e notificata
dicembre 1933, n. 1736, 1418, 1343 e 2033 cod. civ.; e
tanto con riferimento al patto di garanzia dedotto fin dal
primo grado;
– un terzo (pagine 129 e 130 del ricorso, che conclude
con un quesito di diritto), di violazione ed errata
e 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
La controricorrente Cont, dal canto suo, ripercorre i
fatti di causa e manifesta adesione alle argomentazioni
della corte territoriale che le hanno dato ragione.
3. Tuttavia, va preliminarmente e di ufficio rilevato
che la sentenza oggi impugnata ha definito in grado di
appello una domanda pacificamente ricondotta ad
un’opposizione all’esecuzione, decisa in primo grado (dal
tribunale di Rovereto) con sentenza pubblicata in data
5.4.06: allorquando, cioè, l’unico mezzo di impugnazione
esperibile avverso le sentenze di primo grado in tema di
opposizione all’esecuzione era non più l’appello, ma il
ricorso per cassazione.
Infatti, il regime di impugnazione di una sentenza – e
cioè la facoltà di impugnativa, i modi ed i termini per
esercitarla – resta regolato dalla legge processuale in
vigore al momento della sua pubblicazione (tra le altre:
Cass. sez. un. 20 dicembre 2006 n. 27172 e 27 luglio 2007
n. 16618); pertanto, se la sentenza sull’opposizione
dispiegata
ex
artt. 615 o 619 cod. proc. civ. è stata
pubblicata fra il 1.3.06 ed il 4.7.09, qualunque sia
l’epoca di instaurazione del processo, non è più
ammissibile il rimedio dell’appello in forza dell’ultimo
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applicazione degli artt. 118 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736
periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., come introdotto
dalla l. 52/06 (senza alcuna disciplina transitoria), ma
solo quello del ricorso straordinario per cassazione ex
art. 111 co. 7 Cost. (tra le molte: Cass. 12 maggio 2011,
n. 10451; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17321; Cass. 28
Cass. 7 febbraio 2013, n. 2972).
Ma (tra le molte, v.: Cass. 21 novembre 2001, n. 14725;
Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 28 giugno 2010, n.
15405; Cass. 28 giugno 2012, n. 10876), la Corte di
cassazione deve rilevare d’ufficio una causa di
inammissibilità dell’appello, che il giudice del merito non
abbia provveduto a riscontrare: infatti, non si può
riconoscere, all’appello inammissibilmente spiegato (con
relativo passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado), alcuna efficacia conservativa del processo di
impugnazione (tra le altre, v. Cass. 2 febbraio 2010, n.
2361).
Si impone quindi, senz’altro indugio ed ai sensi
dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 382 cod. proc.
civ., la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo
grado, perché resa su di un mezzo di impugnazione
inammissibile, sicché il processo non avrebbe giammai
potuto proseguire (tra le ultime, v. Cass. 9 maggio 2011,
n. 10102); con la conseguenza che passa in giudicato la
sentenza di primo grado, attinta da un’impugnazione
invalida.
Peraltro, quanto alle spese di lite del grado di appello
e del presente giudizio di legittimità, il carattere
6
febbraio 2012, n. 3025; Cass. 7 novembre 2012, n. 19273;
ufficioso del rilievo che ha qui definito la controversia
costituisce, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di
integrale compensazione.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio
spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 3 aprile 2013.
la gravata sentenza di appello; compensa tra le parti le