Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9712 del 13/05/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9712 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
605._
–
ricorrente
contro
Mind spa, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliata in Roma Via della
Giuliana 32, presso lo studio dell’Avv.to Giuseppe
Fischioni, che la rappresenta e difende unitamente
all’Avv.to Luigi Ferrajoli in forza di procura
speciale a margine del controricorso
–
controrícorrente
–
avverso la sentenza n. 49/65/2008 della Commissione
Tributaria regionale .della Lombardia, Sezione
staccata di Brescia, depositata
il
9/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/02/2015 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Mario Capolupo, per
parte ricorrente, e l’Avv.to Giuseppe Fischioni,
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kft
Data pubblicazione: 13/05/2015
per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti
della Mind spa (che resiste con controricorso),
Regionale
Sezione
staccata
di
Brescia
n.
49/65/2008, depositata in data 9/05/2008, con la
quale – in controversia concernente l’impugnazione
di un avviso di rettifica dell’IVA, per l’anno
d’imposta
1996,
avendo
l’Amministrazione
finanziaria contestato la detrazione delle somme
portate da alcune fatture riferite ad operazioni
inesistenti, perché emesse da società “cartiera” è stata confermata la decisione di primo grado, che
aveva accolto il ricorso della contribuente
In
particolare,
i
giudici
d’appello
hanno
sostenuto, nel merito della pretesa tributaria,
che, mentre la documentazione acquisita confermava
gli assunti della difesa della contribuente, in
ordine “alla realtà degli scambi commerciali, della
loro fatturazione e dei corrispettivi pagamenti e
costi e IVA
sostenuti dalla medesima Mind spa”,
l’Amministrazione finanziaria non aveva provato “il
consapevole coinvolgimento della contribuente nelle
irregolarità contabili poste in essere da altri” .
Risultava inoltre violato il disposto del 7 0 comma
dell’art.12 dello Statuto del contribuente, non
potendosi ritenere sussistente uno
“stato di
necessità scusabile” per il solo fatto che l’avviso
doveva essere notificato prima del 31/12/2001,
“ultimo giorno utile per evitare la prescrizione
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”
avverso la sentenza della Commissione Tributaria
dell’accert mento”.
Considerato in diritto.
L’Agenzia d ile Entrate ricorrente lamenta: l) con
il primo
motivo, la violazione e falsa
applicazion , ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2697
c.c. comma l, in combinato disposto con l’art.19,
comma 1 D I.R 633/1972, non avendo i giudici
d’appello f tto corretta applicazione delle regole
detrazioni VA relative ad operazioni inesistenti,
stante la ritenuta correttezza della condotta della
Mind, esclusivamente sulla base delle fatture
contabilizzate e degli assegni di pagamento
allegati; 2) con il secondo ed il terzo motivo, la
violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., de l’art.21comma 7 ° , DPR 633/1972, in
combinato di sposto con gli artt.19, coma l ° , e 26,
coma 3 ° , D R 633/1972, avendo i giudici ritenuto
necessaria nche la prova della consapevolezza ad
opera della contribuente delle violazioni poste in
essere dai ropri presunti fornitori e che tale
prova doves e essere fornita dall’Amministrazione
finanziaria; 3) con il quarto ed il quinto motivo,
la violazion e falsa applicazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., art.12 coma 7 0 1.212/2000, avendo i
giudici dell CTR ritenuto che il mancato rispetto
del termine dilatorio di sessanta giorni di cui
alla suddettla disposizione comporti l’illegittimità
dell’avviso di accertamento e non avendo
considerato he, nella specie, comunque l’intimata
non aveva ubito alcun pregiudizio, avendo la
stessa,
ne
lamentato l
ricorso introduttivo,
unicamente
carenza di motivazione dell’atto
impositivo; ) con il sesto motivo, la violazione e
falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dello
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di riparto dell’onere della prova in materia di
stesso art.12 comma 7 0 1.212/2000 ma sotto altro
prpfilo, in combinato disposto con l’art.57 comma
l ° DPR 633/1972, non avendo i giudici d’appello
ritenuto sufficiente al fine di integrare il
presupposto dell’urgenza (al fine dell’emanazione
dell’avviso prima della scadenza del termine
dilatorio) il fatto che il termine ultimo per la
notifica dell’avviso di rettifica in oggetto
dell’azione dell’Amministrazione finanziaria
(quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione).
Gli ultimi tre motivi, da trattare unitariamente in
quanto connessi ed in via prioritaria, sono
infondati.
L’art. 2 co.7 della legge n.212 del 2000 prevede
una fase, conseguente all’atto di contestazione
(nella specie, il processo verbale di constatazione
del 30/11/2001), in cui il contribuente deve essere
posto nella condizione di contraddire i rilievi
formulati dall’Amministrazione a seguito di
operazioni che si concludono in verbali
“di
accesso, verifica o ispezione, indipendentemente
dal loro contenuto e denominazione formale, essendo
finalizzato a garantire il contraddittorio anche a
seguito di un verbale meramente istruttorio e
descrittivo”
(Cass. 15010/2014).
Sulla netta portata sanzionatoria connessa alla
vicenda si sono pronunciate le Sezioni Unite, pur
con la precisazione che “in
tema di diritti e
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, l’art. 12, Gomma 7, della legge 27 luglio
2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che
l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta
giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento
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scadeva il 31/12/2001, a pena di decadenza
- termine decorrente dal rilascio al contribuente,
nei cui confronti sia stato effettuato un accesso,
un’ispezione o una verifica nei locali destinati
all’esercizio dell’attività, della copia del
processo verbale di chiusura delle
operazioni –
determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche
ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto
impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine
pieno dispiegarsi
del
contraddittorio procedimentale, il quale
costituisce primaria espressione dei principi, di
derivazione costituzionale, di collaborazione e
buona fede tra amministrazione e contribuente ed è
diretto al migliore e più efficace esercizio della
potestà impositiva. Il vizio
consiste nella mera omessa
invalidante non
enunciazione nell’atto
dei motivi di urgenza che ne hanno determinato
l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva
assenza
di detto
dall’osservanza del
requisito (esonerativo
termine), la
nella concreta fattispecie
e
cui ricorrenza,
all’epoca di tale
emissione, deve essere provata dall’ufficio”
(Cass.
s.u. 18184/2013, conf. Cass. 1264/2014; Cass.
685/2015).
Il vizio dell’avviso di accertamento promana dunque
non
tanto
dall’incompletezza
motivazionale
originaria dell’atto, in punto di omessa
enunciazione della particolare e motivata urgenza,
bensì dall’assenza, in fatto, di tale requisito,
erroneamente invocata dall’Ufficio e sia pur nel
corso del processo — come possibile — ma in ragione
della mera necessità di scongiurare la decadenza
dall’azione accertatrice, destinata a spirare il 31
dicembre dello stesso anno 2001, dunque prima del
sessantesimo giorno dal processo verbale di
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del
è posto a garanzia
constatazione,
notificato
il
30/11/2001
alla
contribuente.
Anche questa circostanza ha trovato, nel frattempo,
trattazione compiuta nella giurisprudenza di
legittimità, ove si è statuito che le ragioni
specifiche dell’urgenza vanno “riferite al rapporto
tributario controverso”
e
“non possono
decadenza di cui all’art.
57 del d.P.R 26 ottobre
1972, n. 633, che comporterebbe anche la convalida,
in via generalizzata, di tutti gli atti in
scadenza, mentre, per contro, è
dovere
dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per
consentire il dispiegarsi
del contraddittorio
procedimentale” (Cass. 2592/2014).
Parimenti,
le predette ragioni
“non possono
consistere nell’imminente scadenza
del
termine
decadenziale utile al fine dell’accertamento da
parte dell’Ufficio, qualora ciò sia dovuto
esclusivamente
a d inerzia o negligenza
di
quest’ultimo e non anche ad altre circostanze che
abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento
ovvero abbiano reso – come nel caso in cui il
contribuente versi in un grave stato di insolvenza
– difficoltoso con il passare
del tempo
il
pagamento del tributo e necessario procedere senza
il rispetto
del termine”
(Cass.
9424/2014; Cass.
2597/2014; Cass. 685/2015).
Spetta, dunque, al Fisco allegare e dimostrare che
l’inosservanza del termine dilatorio non sì a
dovuta a inerzia o negligenza, ma ad altre
circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente
l’accertamento ovvero abbiano reso difficoltoso,
con il passare del tempo, il pagamento del tributo
e necessario procedere senza il rispetto del
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identificarsi nell’imminente spirare del termine di
ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 2614119E6
N. 131 TAB. ALL. 8. – N.5
MATERIA TRIRUTARIA
termine.
Nulla di tutto ciò è stato addotto dall’Agenzia
ricorrente.
Gli ulteriori motivi sono assorbiti, in quanto, pur
avendo la C.T.R. sia affermato la nullità
dell’avviso di accertamento, per violazione del
termine prescritto dall’art.12 Statuito del
Contribuente, sia statuito sull’illegittimità, nel
prima statuizione rende superfluo l’esame delle
doglianze mosse alla ulteriore.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere respinto.
Le spese processuali vanno integralmente compensate
tra le parti, essendo intervenuta la pronuncia
delle Sezioni Unite di questa Corte, volta a
dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto,
successivamente alla proposizione del presente
ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara integralmente
compensate tra le parti le spese processuali.
Deciso in Roma, 1’11/02/2015.
Il Presidente
Il Consigliere est.
merito, della pretesa tributaria, la conferma della