Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9782 del 13/05/2015
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9782 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1748-2008 proposto da:
COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
w
VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso l’avvocato
GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RIZZO ANTONINO, giusta
Data pubblicazione: 13/05/2015
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO ITALSERVIZI S.R.L.,
Curatore
dott.
GIORGIO
in persona del
MOTTA,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI l, presso
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l’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANDREA MINA, giusta procura a
margine del ricorso;
–
avverso la sentenza n.
controricorrente
–
441/2007 della CORTE
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza
del
16/04/2015
dal
Consigliere
Dott.
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANTONINO RIZZO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato DANIELE
MANCA BITTI, con delega, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del
ricorso.
D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19106/2007;
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
La
Corte
d’appello di Brescia
ha
dichiarato
inammissibile, perché tardivo, il gravame proposto dal
Comune) nei confronti del
(d’ora in avanti solo il
Fallimento Italservizi ari
avverso la sentenza definitiva pronunciata il 3 settembre
2003 dal Tribunale di Cremona (dichiaratosi competente, con
sentenza non definitiva del 26/7-17/8/2000) con la quale,
in accoglimento della domanda proposta dalla società
in
bonis, era stata dichiarata la risoluzione del contratto di
appalto per il noleggio di apparecchiature di misurazione
della velocità e condannato il Comune al pagamento di una
somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni, oltre
che alla rifusione delle spese processuali.
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1.1.Per
il
giudice
distrettuale
l’inammissibilità
dell’impugnazione era la conseguenza dell’avvenuto
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado,
atteso che la stessa non era stata notificata al
procuratore costituito in giudizio e che il gravame era
stato notificato il 3 novembre 2003, nei confronti della
società in bonis, e poi il 4-10 marzo 2004, nei riguardi
della Curatela.
1.2.
In tal modo sarebbe ampiamente decorso il termine di
cui all’art. 325 c.p.c., a seguito della notificazione del
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Comune di Scandolara Ravaxa
primo atto di appello,
senza che la costituzione
dell’appellato possa sanare il vizio atteso che la
tardività del gravame comporta il passaggio in giudicato
•
della sentenza impugnata. Né tale diritto vivente potrebbe
dirsi in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, atteso
che la parte avrebbe pur sempre un termine di impugnazione
dopo la proposizione del primo appello.
2. Avverso tale pronuncia ricorre il Comune soccombente,
con ricorso affidato a un unico mezzo.
3. La curatela fallimentare resiste con controricorso e
memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con l’unico mezzo (Violazione per falsa applicazione
4 •
dell’art. 358 c.p.c., con riguardo all’asserita tardività
I:
dell’appello. Eventuale incostituzionalità, per violazione
dell’art. 24 Cost., della lettura tradizionale dell’art.
358 c.p.c.) viene posto il seguente quesito di diritto:
«Dica codesto S.C. se sia vero che l’art. 358 c.p.c. non è
applicabile al caso del gravame nullo; in caso contrario,
dica se non sia non manifestamente infondata, per
violazione dell’art. 24 Cost., l’interpretazione
tradizionale dell’art. 358 c.p.c., per cui in caso di
impugnazione inammissibile o improcedibile, la nuova
impugnazione è soggetta al termine breve decorrente dalla
l
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data della notificazione della prima impugnazione, anche
nell’ipotesi in cui l’appellante, senza sua colpa, abbia
avuto consapevolezza della nullità del gravame dopo che il
termine breve era già decorso».
1.1.1. Osserva il ricorrente che la disposizione richiamata
conterrebbe la previsione di una vera e propria forma di
sospensione dei termini, come sarebbe stato riconosciuto
dalla stessa Corte di cassazione a proposito dell’analogo
caso di cui all’art. l del Decreto-Legge n. 364 del 1997,
convertito nella legge n. 434 del 1997.
2. Il ricorso va rimesso all’esame del Primo Presidente
della Corte di Cassazione perché valuti la sua eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite Civili, per la soluzione
della questione di massima di particolare importanza, ai
sensi dell’art. 374, secondo comma, ult. parte, c.p.c.,
costituita dal ragionamento che segue.
3. Ai sensi dell’art. 358 c.p.c. non è possibile riproporre
un appello che sia stato dichiarato inammissibile o
improcedibile,
secondo il principio di consumazione
dell’impugnazione.
3.1.Secondo tale principio, fino a quando non sia stata
pronunciata,
con
provvedimento
definitivo,
l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello,
è
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~O
proponibile una seconda impugnazione, purché non siano
ancora decorsi i termini per impugnare.
3.2.
Pertanto,
la
riproposizione
dell’impugnazione
inammissibilé o improcedibile è consentita sino a che non
sia intervenuta la pronuncia di inammissibilità o di
improcedibilità (Cass. nn. 11308 del 2011; 23220 del 2005;
12803 del 2000), entro il termine breve di impugnazione,
visto che – secondo questa Corte – la notificazione della
prima impugnazione è equipollente alla notificazione della
sentenza impugnata (Cass. nn. 21717 del 2012; 9265 del
2010; 835 del 2006; 20912 del 2005).
3.3.Infatti, secondo la detta giurisprudenza, la conoscenza
legale della sentenza che si ha con la sua notificazione
verrebbe ad essere surrogata dalla notificazione
dell’impugnazione.
3.4.
Ha, al riguardo, osservato la dottrina che, se
sussistono queste condizioni a nulla rileva la tipologia
del vizio da cui è affetto il primo atto di gravame, poi
sostituito: potrebbe trattarsi di un vizio tanto
strutturale, come la carenza di uno dei requisiti di formacontenuto dell’atto, quanto funzionale come la mancata
iscrizione a ruolo nel termine.
3.5. Ma, com’è noto, pressoché tutta la dottrina critica il
suddetto
(per
quanto
consolidato)
orientamento
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giurisprudenziale secondo il quale la notificazione
dell’impugnazione inammissibile o improcedibile è
equipollente alla notificazione della sentenza e la
conseguenza, cui esso conduce, di fare decorrere il termine
breve per l’impugnazione anche se la sentenza non sia stata
3.5.1.
notificata.
Si osserva al riguardo che la notificazione della
sentenza, ai fini del decorso dei termini di impugnazione,
non potrebbe avere equipollenti e che la conoscenza
effettiva della sentenza che la parte ottenga in un modo
che non sia quello della notificazione o della
pubblicazione dovrebbe rimanere irrilevante.
3.6.
Del
resto,
osserva
il Collegio,
che a
far
riconsiderare l’opportunità di una riduzione della distanza
esistente nei due ragionamenti (quello giurisprudenziale e
quello dottrinale) potrebbe militare l’attuale formulazione
dell’art. 327 c.p.c. che ha ridotto da un anno a sei mesi
il cd. termine lungo (di decadenza) per proporre le
impugnazioni.
3.6.1.
In tal modo, anche il temuto pregiudizio per la
celerità dei procedimento si verrebbe sensibilmente ad
attenuare poiché la parte che abbia proposto irrituale
impugnazione contro una sentenza non notificata vede
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sensibilmente ridotto il termine per far valere le sue
difese con una impugnazione correttamente proposta.
a
PQM
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assegnazione alle Sezioni Unite Civili per la soluzione
della questione di massima di particolare importanza, ai
sensi dell’art. 394, secondo comma, ult. Parte, c.p.c..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
la
sezione civile della Corte di cessazione, il 16 aprile
Rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale