Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9655 del 12/05/2015
Civile Sent. Sez. 6 Num. 9655 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso 25116-2013 proposto da:
ARTURI GIOVANNI RTRGNN56E06H501H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso il proprio
studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
BARTOLI ISABELLA, PAOLEITI GIOVANNI, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 141, presso lo studio
dell’avvocato ANTONFRANCESCO VENTURINI, che li
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti
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Data pubblicazione: 12/05/2015
avverso la sentenza n. 4071/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 4.7.2012, depositata il 10/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito il ricorrente nella persona dell’Avvocato Giovanni Arturi che si
udito per i controricorrenti l’Avvocato Maurizio Alviti (per delega avv.
Antonfrancesco Venturini) che si riporta ai motivi del controricorso e
deposita n. 1 racc. A/R.
Ric. 2013 n. 25116 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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riporta ai motivi del ricorso e deposita n. 2 racc. A/R;
FATTO E DIRITTO
Giovanni Arturi ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo avverso la sentenza della
,
Corte d’Appello di Roma del 10.9.2012 con la quale – in un giudizio di risarcimento danni da
ingiuria promosso dallo stesso ricorrente nei confronti di Giovanni Paoletti ed Isabella Bartoli –
i
I — – —aveva-Figettato4′ appello-confermando-lasentenza-di-primo-grado-di-figetto-della- dorrianda-volta-ad—
Resistono con controricorso Giovanni Paoletti ed Isabella Bartok.
Con un motivo il ricorrente denuncia articolo 360 n. 3) c.p.c. in relazione agli articoli 116 c.p.c. –
2702 e – 2697 codice civile.
Il motivo s’incentra sul valore probatorio del verbale dell’assemblea condominiale del 29.7.2002.
Afferma, infatti, il ricorrente a tal fine che” E’ indubbio, infatti, il valore, quanto meno presuntivo,
ex articolo 2727 codice civile, del verbale, dell’assemblea condominiale, con riferimento ai fatti,
che in esso si affermano verificati, soprattutto laddove, tale verbale, non sia stato impugnato né
disconosciuto da alcuno dei condomini, ma, anzi, sia stata riconosciuta la rispondenza, a verità, di
quanto, in esso riportato”.
Ma una tale censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che afferma
testualmente ( pag. 3) ” Qui non si tratta di negare valore probatorio al verbale circa gli accadimenti
così come descritti nel verbale .quanto, piuttosto, come correttamente ritenuto dal primo
giudice, di circostanziare la fattispecie ingiuriosa, si da poterne valutare l’eventuale valenza
offensiva “; concludendo che un tale accertamento come effettuato “rende superflua ogni
valutazione ” sulla portata offensiva del termine ritenuto ingiurioso.
Ed allora il valore probatorio del verbale denunciato con l’unico motivo esula dalla motivazione
adottata dalla sentenza impugnata che sotto il profilo della superfluità della portata offensiva in
relazione alla circostanze di fatto non è puntualmente censurata.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le particolarità del caso giustificano la compensazione delle spese.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto dell’art. 13 c. 1 quater dpr n. 115/2002
introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
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ottenere il risarcimento del danno morale.
r
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2015, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –
3 della Corte di cassazione.