Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9654 del 12/05/2015
Civile Sent. Sez. 6 Num. 9654 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso 22282-2013 proposto da:
VISCIDO GIUSEPPE quale legale rappresentante della Telefonia
VIP, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. PASQUALE
PIZZUTI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SALVATORE BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VITTORIO MONTIGLIO 67, presso il sig. SALERNO CARMINE,
rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO ROMANO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
Data pubblicazione: 12/05/2015
- contraricorrente avverso la sentenza n. 88/2013 del TRIBUNALE di SALERNO Sezione Distaccata di MONTECORVINO ROVELLA del 29.5.2013,
depositata il 13/06/2013;
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VTVALDI.
Ric. 2013 n. 22282 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-2-
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
FATTO E DIRITTO
Giuseppe Viscido, quale legale rappresentante della Telefonia VIP snc, ha proposto ricorso per
cassazione affidato ad un motivo avverso la sentenza del tribunale di Salerno — sezione distaccata di
Montecorvino Rovella del 13.6.2013, con la quale era stato rigettato l’appello confermando la
– — –sentenza- di-primo-grade-ehe-aveva-condannato-llodierno-ricorrente-al-pagamenta-dellasornma-di4—
telefonino cellulare.
Resiste con controricorso Biagio Salvatore.
Il ricorrente contesta l’omessa pronuncia su di un motivo di appello relativo all’entità del
risarcimento valutato in via equitativa dal primo giudice.
11 ricorso per cassazione è inammissibile.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità che, in tema di
rappresentanza processuale delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni circa la
qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle
liti, incombe alla parte rappresentata l’onere della indicazione dell’atto di conferimento dei poteri
rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in modo tale da consentire l’eventuale prova
contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata, da persona qualificatasi
come rappresentante legale della parte.
La conseguenza è che il difetto di tale indicazione costituisce di per sè argomento di prova
contrastante la presunzione stessa (Cass. 30.9.2014 n. 20563; Cass. 8.6.2007 n. 13381; Cass.
4.4.2001 n. 4961; Cass. 14.4.1999 n. 3677).
Nella specie, a fronte della contestazione mossa dal resistente in ordine alla mancata qualità di
rappresentante legale della Telefonia VIP snc da parte del Viscido, contestazione provata con la
documentazione prodotta – visura della camera di commercio di Salerno dalla quale risulta che la
società costituita nell’amo 2000, cessata per la mancata ricostituzione della pluralità di società in
data 23.10.2009 e cancellata in data 29.10.2009 aveva quale legale rappresentante Ilaria Sergio – ,
nessuna prova in senso contrario è stata fornita.
Conclusivamente, il ricorso per cassazione è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del
ricorrente.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto dell’art. 13 c. 1 quater dpr n. 115/2002
introdotto dalla legge 228 del 2012.
3
500,00 a titolo di risarcimento del danno subito da Biagio Salvatore per lo smarrimento del suo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che
liquida in complessivi € 600,00, di cui € 400,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di
–legge.
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2015, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 3 della Corte di cassazione.
Ai sensi dell’alt. 13, comma I quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei