Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2941 del 07/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 2941 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 22440-2010 proposto.da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 80006480281,
persona del legale rappresentante

uo

in

tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50,
presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESTER
2012

CARLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3935

contro
ir
IS

DA VIES GILLIAN, HEITHAUS PAULA, FERRAZZA MARIE
ELISABETH, PEARCEY SARA ANNE, SCOTT JEREMY, MAZURELLE

Data pubblicazione: 07/02/2013

SYLVIE, RODAVOLGYI EDIT, SWAIN ELIZABETH ANNE,
CHIAPPONE FRANCIS CHPFNC53L21Z110N, DAL ZIER FIONA,
THOMPSON RIZZO PATRICIA, HELM FRANCESCA, RILEY ALISON
CATHERINE, CLARK CAROLINE MARY DE BOHUM, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO

LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PICOTTI LORENZO, giusta delega in atti; – I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, _elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA IREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, SGROI
ANTONINO, giusta delega in atti;
controricorr•ntl –

avverso la sentenza n. 641/2008 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 14/09/2009 R.G.N. 518/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato CESTER CARLO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega SGROI
ANTONINO;
udito l’Avvocato PICOTTI LORENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

Generale Dott. GIULIO ROMANO)che ha concluso per

l’annullamento con _rinvio. —

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Padova, Chiappone Francis,
Clark Caroline Mary de Bohun, Dalziel Fiona, Davies Gillian, Ferrazza Marie

Riley Alison Catherine, Rozsavolgyi Edit, Scott Jeremy James, Thompson Rizzo
Patricia, Ewanin Elisabeth Anne, lettori di madre lingua straniera presso l’Università
degli Studi di Padova, inizialmente assunti con contratti a termine ai sensi dell’alt. 28
del d.P.R. n. 382/1980, quindi destinatari – come collaboratori esperti linguistici – di
contratti ai sensi del c1.1. n. 530/1993, reiterato con successivi decreti sino al d.l. n.
120/1995, convertito nella legge n. 236/1995 (che aveva fatto salvi gli effetti dei
dd.11 precedenti), convenivano in giudizio l’Università e l’I.N.P.S. chiedendo, sul
presupposto di aver svolto ab initio mansioni implicanti vera e propria attività di
insegnamento, che, previa declaratoria dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro a
tempo indeterminato a far data dalla prima assunzione, fosse accertato il loro diritto a
percepire, ai sensi dell’art. 36 Cost, una retribuzione adeguata all’attività svolta,
parametrata al trattamento economico del ricercatore a tempo pieno ovvero del
professore associato, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive
ed alla regolarizzazione della loro posizione previdenziale ed assistenziale. Il
Tribunale accoglieva le domande e, per quanto qui interessa, dichiarava la nullità dei
contratti di assunzione quali collaboratori esperti linguistici di cui all’art. 4 legge n.
236/1995 per essere i ricorrenti già da anni assunti con contratti di lavoro ex art. 28
d.P.R n. 382/1980, convertiti a tempo indeterminato ah origine, e condannava
l’Università al pagamento delle differenze retributive parametrate al trattamento
economico dei ricercatori confermati a tempo pieno. La decisione veniva confermata

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Elisabeth, Heithaus Paula, Helm Francesca, Mazurelle Sylvie, Percey Sara _Tane,

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dalla Corte di appello di Venezia. La Corte territoriale riteneva condivisibili le
valutazioni del primo giudice sulla nullità per carenza di causa dei contratti stipulati
ex legge n. 236/1995; infondata l’eccezione di prescrizione in ragione della

dalla prima assunzione, il trattamento economico fissato nella legge n. 63/2004,
intervenuta nelle more del giudizio, e coincidente con quello dei ricercatori
confermati a tempo pieno.
Avverso tale sentenza l’Università degli Studi di Venezia propone ricorso per
cassazione con tre motivi.
I lettori e l’I.N.P.S. resistono con controricorso.
L’Università e le parti private resistenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.
378 cod. proc. civ..

1. Con il primo motivo l’Università denuncia: “Violazione e falsa applicazione
del decreto legge 20/9/1993, n. 530, dell’art. 5 del decreto legge 21/2/1994, n. 122 e
dell’art. 4 del decreto legge 21/4/1995, n. 120, convertito nella legge 21/6/1995, n.
236, in relazione all’art. 360, n. 3 cdd proc. civ.”. Deduce che risulta del tutto
incomprensibile la ricostruzione di un unico ed unitario rapporto a tempo
indeterminato decorrente dalla prima assunzione in ragione di una pretesa nullità per
difetto di causa dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 236/1995 o
meglio ai sensi del d.l. n. 530/1993, non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti
salvi dalla legge n. 236/1995 (con la quale si è inteso introdurre una tipologia
contrattuale nuova, in funzione dell’attuazione della normativa europea e degli
interventi della Corte di Giustizia). Ad avviso della ricorrente, la suddetta legge ha

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decorrenza del termine dall’avvenuto accertamento giudiziale; spettante, con effetto

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regolato, oltre alla disciplina a regime, anche quella transitoria (e ciò, in sede di
conversione, con il secondo periodo del comma 3 dell’articolo unico della legge 21
giugno 1995, n. 236) e, nel prevedere che le università hanno l’obbligo di assumere

servizio o già cessati, ha ricongiunto la vecchia disciplina a quella nuova, sancendo
in. modo inequivocabile la piena legittimità della stipulazione, da parte delle
università e con i soggetti che prima erano legati dai precedenti contratti, di un nuovo
contratto, novativo di quelli precedenti. Sotto questo profilo, ad avviso della
ricorrente la declaratoria di nullità dei nuovi contratti per difetto di causa è del tutto
impropria, essendo gli elementi della novazione legislativamente stabiliti.
2. Con il secondo motivo di ricorso l’Università ricorrente denuncia:
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2958 cod civ in relazione all’art.
360 n. 3 cod proc. civ.”. Si dolgono del fatto che la Corte territoriale non abbia
ritenuto che il suddetto termine decorra in costanza di rapporto di lavoro.
3. .Con il terzo motivo di ricorso l’Università denuncia: “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 434 cod proc civ., in relazione all’art. 360, n. 3. cod. proc.
civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost in riferimento all’art. 1 del
decreto legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 5
marzo 2004, n. 63, utilizzato come parametro ai fini della determinazione della
retribuzione dovuta, in relazione all’art. 360, n. 3, cod proc civ.; omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art.
360, n. 5, cod. proc. civ.”. Deduce che la Corte territoriale, erroneamente ritenendo
che l’appellante avesse genericamente censurato la sentenza di primo grado nella
parte in cui aveva riconosciuto il diritto dei lettori alle differenze retributive, non ha

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prioritariamente i titolari di contratti di cui all’art. 28 del d.P.R. 11/7/1980, n. 382, in

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tenuto conto dei rilievi dell’Università con riguardo all’applicazione della legge n.
63/2004 nonostante questa fosse espressamente circoscritta alle sei università della
Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma “La Sapienza” e l’ “L’Orientale”
di Napoli.

4. L’esame del ricorso deve essere preceduto da un’analisi dell’evoluzione del
quadro normativo rilevante nella fattispecie.
A seguito delle due sentenze del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993, con cui la
Corte di giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato che la disciplina contenuta
nel d.P.R. n. 382 del 1980, aít. 28, comma 3 (nella parte in cui stabiliva che i
contratti tra università e lettori di lingua straniera non potessero protrarsi oltre
l’anno) era contraria all’art. 48 del Trattato CEE, è stata emanata una nuova
normativa nazionale, inizialmente con una serie di decreti legge non convertiti e
reiterati (a partire dal d.l. 21 dicembre 1993, n. 530) e poi con il d.l. 21 aprile 1995,
n. 120, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236 (con la quale
è stata conservata la validità degli atti e provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non
convertiti). Con questa disciplina si è stabilito che le Università possono assumere,
compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti
linguistici di madre lingua in possesso di laurea o titolo universitario straniero
adeguato alla funzione da svolgere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, con contratto a termine. In
particolare, l’art. 4 ha così disposto: «l. A decorrer dal 1^ gennaio 1994, le
università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle
attività didattiche, anche mediante apposite strutture d’ateneo, istituite secondo i

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propri ordinamenti. 2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università
possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci,
collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre in possesso di laurea o titolo

e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo
indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla
stipulazione del primo contratto collettivo l’entità della retribuzione, il regime di
impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di
amministrazione delle università, attraverso la contrattazione decentrata con le
rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici. 3.
L’assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle
università secondo i rispettivi ordinamenti. Le università, nel caso in cui si avvalgano
della facoltà di stipulare icontratti di cui al connna 2, ‘hanno l’obbligo di assumere
prioritariamente i titolari dei contratti di cui all’art. 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell’anno accademico 1993 1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del temine dell’incarico, salvo
che la mancata rinnovazione sia dipesa da. inidoneità o da soppressione del posto. Il
personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti
acquisiti in relazione ai precedenti rapporti. 4. Le università procedono annualmente,
sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi
ordinamenti, alla verifica dell’attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è
subordinata al giudizio sulla verifica dell’attività svolta con riguardo agli obblighi
contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti
organi accademici costituisce per l’università giustificato motivo di recesso. 5. L’art.

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universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione

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28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 è abrogato».
La nuova, disciplina, dunque, ha soppresso la figura del lettore di lingua straniera,
sostituendola con quella di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre ed ha

prioritariamente i titolari dei contratti di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28
in servizio nell’anno accademico 1993/94 nonché quelli cessati dal servizio per
scadenza del termine dell’incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da
inidoneità o da soppressione del posto prevedendo, altresì, che il predetto personale
conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.
Con la sentenza 26 giugno 2001 la Corte di Giustizia ha, però, nuovamente
censurato il nostro Paese per «non aver assicurato il riconoscimento dei diritti
quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici,
riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali». Questa
pronuncia trae origine da un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione
in relazione al mancato riconoscimento ai collaboratori linguistici, presso sei
università italiane, dei diritti connessi alla anzianità di servizio acquisita come lettori
di lingua straniera prima dell’entrata in vigore della legge n. 236 del 1995. Si è avuto
successivamente un nuovo intervento del legislatore nazionale, che al fine di dare
esecuzione a questa sentenza – e con riferimento alle Università italiane ivi
considerate – ha così disposto, con il d.l. 14 gennaio 2004, n. 2, art. 1 convertito con
modificazioni nella legge 5 marzo 2004, n. 63 «ai collaboratori linguistici, ex lettori
di madre lingua straniera delle Università degli Studi della Basilicata, di Milano, di
Palermo, di Pisa, di Roma “La Sapienza” e “l’Orientale” di Napoli, già destinatari di
contratti stipulati ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, articolo 28, abrogato dal

imposto alle Università che intendano stipulare tali contratti l’obbligo di assumere

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di. 21 aprile 1995, n. 120, articolo 4, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario
assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento

effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;
tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l’esercizio da parte dei
predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi
funzione docente».
Nei confronti della Repubblica Italiana è stata, poi, avviata (con ricorso in data 4
marzo 2004) una procedura per l’irrogazione di sanzioni per l’inosservanza di
obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, avendo la Commissione
delle Comunità europee ritenuto che l’Italia non abbia dato piena esecuzione alla
citata sentenza 26 giugno 2001. Con sentenza 18 luglio 2006, in causa C-119/04, la
Corte di Giustizia CE ha accertato l’inadempimento dei suddetti obblighi – con
riferimento alla situazione esistente prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 2 del 2004
– per la mancata attuazione da parte dell’Italia dei provvedimenti richiesti dalla
esecuzione della pronuncia 26 giugno 2001, nel termine di due mesi assegnato dal
parere motivato della Commissione del 30 aprile 2003. 1-la, peraltro, escluso la
permanenza del suddetto inadempimento, alla data dell’esame dei fatti da parte della
stessa Corte di Giustizia CE, nel quadro normativo stabilito dal decreto n. 2 del 2004.
Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto con l’art. 26, comma 3,
della legge n. 240/2010, norma di interpretazione autentica del citato art. 1, comma
1, del d.l. n. 2 del 2004, che ha così disposto: «L’articolo 1, comma 1, del decretolegge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004,

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economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con

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n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori
esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua

confermato a tempo definito, in misura proporzionata all’impegno orario

effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima
assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell’articolo 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione
del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell’articolo 4 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest’ultima data, a tutela dei diritti maturati nel
rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno dirittch a
conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla
differenza tra l’ultima tetiibu.zione percepita come lettori di madrelingua straniera,
computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione
complessiva loro spettante secondo le previsioni ‘della contrattazione collettiva di
computo e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i
giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».
Con ordinanza n. 38 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3,
ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010, sollevata dal Tribunale di Torino in
riferimento agli artt. 3,24, 111 e 117 Cost..

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straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore

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5. Della più recente disposizione questa Corte deve fare ora applicazione,
dichiarando l’estinzione di questo giudizio di cassazione, con salvezza della sentenza
di merito resa dalla Corte di appello, come disposto dall’art. 310, secondo comma,

non può, infatti, dubitarsi considerando che laddove il legislatore ha inteso, con la
pronuncia di estinzione, privare anche di effetto i provvedimenti giudiziari non
ancora passati in giudicato lo ha fatto espressamente (si pensi, ad esempio, all’art. 1,
comma 183, della legge n. 662 del 1996 ed all’art. 36, comma 5, della legge a 448
del 1998, nella parte in cui prevedono l’estinzione d’ufficio, con compensazione
delle spese, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi e
specificano che restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati
in giudicato).
Né del sopravvenuto art. 26,
controricorrenti hanno ora interesse a dolersi, come fanno nella memoria depositata
ex art 378 cod proc. civ..
Nella parte sostanziale, infatti, esso non può applicarsi alla fattispecie in esame,
posto che il processo non può proseguire, in quanto estinto.
Per ciò che attiene alla disposizione processuale di estinzione, essa potrebbe
generare dubbi di legittimità costituzionale o di non conformità alle norme UE e
CEDU, dubbi che avrebbero qui concreta rilevanza nel caso in cui si risolvessero in

un danno per alcuna delle parti, costnngendola a nuove iniziative processuali per la
realizzazione dei suoi diritti soggettivi (si richiama, sul punto, il principio elaborato
dal giudice delle leggi secondo il quale: “onde escludere che sia stato menomato il
diritto di azione, è necessario e sufficiente accertare, da parte di questa Corte, che il

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cod. proc. civ.. Dell’operatività del meccanismo di cui a tale ultima nonna generale

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nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduca in una sostanziale
vanificazione dei diritti azionati, ma attui una nuova disciplina del rapporto, tale da
far venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizza – nella misura

apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si è trovato ad operare – le
pretese fatte valere dagli interessati” – Corte cost. sentenza n. 310 del 2000; cfr.
anche sentenza n. 223 del 2001 -).
Nel caso di specie, tuttavia, i lavoratori hanno ottenuto dai giudici di merito
quanto domandato e non hanno chiesto nemmeno in parte la cassazione della
sentenza di appello, la quale, come detto, rimane, per loro, confermata.
Né alcun doglianza in proposito è stata mossa dalla ricorrente Università.
6. Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del
determina l’assorbimento dei motivi di ricorso proposti dall’Università.
7. Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio in
considerazione della problematicità delle questioni dibattute nel contesto dello ius
superveniens.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione; compensa tra le parti
le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente

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