Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20300 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.23/08/2017),  n. 20300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25845-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7166/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2010 R.G.N. 1536/06.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 26/10/2010 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale n.474/2006 che, accogliendo integralmente il ricorso della Società, aveva dichiarato legittimo il termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane e C.A. dal 2/03/2002 al 30/04/2002, ha dichiarato la nullità dell’apposizione del predetto termine per genericità della causale giustificativa, disponendo la conversione del contratto;

Che avverso tale sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, al quale ha opposto difese, con tempestivo controricorso, C.A.;

Che entro i termini di legge C.A. ha depositato copia del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, da cui risulta che le stesse hanno composto in via definitiva la controversia oggetto del contenzioso;

Che, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso, nell’Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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