Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20300 del 23/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.23/08/2017), n. 20300
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25845-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso
lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7166/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 26/10/2010 R.G.N. 1536/06.
Fatto
RILEVATO
Che con sentenza in data 26/10/2010 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale n.474/2006 che, accogliendo integralmente il ricorso della Società, aveva dichiarato legittimo il termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane e C.A. dal 2/03/2002 al 30/04/2002, ha dichiarato la nullità dell’apposizione del predetto termine per genericità della causale giustificativa, disponendo la conversione del contratto;
Che avverso tale sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, al quale ha opposto difese, con tempestivo controricorso, C.A.;
Che entro i termini di legge C.A. ha depositato copia del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, da cui risulta che le stesse hanno composto in via definitiva la controversia oggetto del contenzioso;
Che, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, nell’Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017